Art. 355 
 
 
                       Relazione al Parlamento 
 
    1.  Entro  due  anni   in   sede   di   prima   applicazione,   e
successivamente ogni tre anni, il Ministro della  giustizia  presenta
al  Parlamento  una  relazione  dettagliata   sull'applicazione   del
presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall'osservatorio di
cui all'articolo 353.