Art. 360 
 
 
Disposizioni in materia di obbligatorieta' del deposito con modalita'
    telematiche degli atti del  procedimento  di  accertamento  dello
    stato di crisi o di insolvenza 
 
    1. Dopo l'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221  e'
inserito il seguente comma: 
    «4-bis. Nei procedimenti giudiziali  diretti  all'apertura  delle
procedure concorsuali, in  ogni  grado  di  giudizio,  gli  atti  dei
difensori e degli ausiliari del giudice,  nonche'  i  documenti  sono
depositati esclusivamente con  modalita'  telematiche,  nel  rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Si applica  il
secondo periodo del comma  4.  Per  il  ricorso  per  cassazione,  la
disposizione acquista efficacia a decorrere dal  sessantesimo  giorno
successivo  alla   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   del
provvedimento del responsabile dei sistemi informativi  automatizzati
del  Ministero  della  giustizia,  da   adottarsi   entro   un   anno
dall'entrata  in  vigore  del  codice  della  crisi  di   impresa   e
dell'insolvenza, adottato in attuazione dell'articolo 1  della  legge
delega 19 ottobre 2017, n. 155, attestante la piena funzionalita' dei
servizi di comunicazione.». 
 
          Note all'art. 360: 
 
              - Per l'articolo 16-bis  del  citato  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 dicembre 2012, n. 228 vedi note  all'articolo  358
          del presente decreto legislativo.