Art. 365 
 
 
Informazioni  sui  debiti   fiscali,   contributivi   e   per   premi
                            assicurativi 
 
    1.  A  seguito  della  domanda  di  apertura  della  liquidazione
giudiziale o del concordato preventivo e  fino  alla  emanazione  dei
provvedimenti  di  cui  agli  articoli  363  e  364,  la  cancelleria
acquisisce dagli uffici competenti idonea certificazione  sui  debiti
fiscali, contributivi e per premi assicurativi.