Art. 369 
 
 
Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1°
                       settembre 1993, n. 385 
 
    1.  Al  decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n.  385,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  39,  comma  4,   le   parole   «a   revocatoria
fallimentare» sono sostituite dalle seguenti «alla revocatoria di cui
all'articolo 166 del codice  della  crisi  e  dell'insolvenza»  e  le
parole «L'art. 67 della legge  fallimentare»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «L'articolo 166 del codice della crisi dell'insolvenza»; 
    b) all'articolo 69-septiesdecies, le parole  «agli  articoli  64,
65, 66 e 67, 216, primo comma, n.1) e terzo comma e 217  della  legge
fallimentare» sono sostituite dalle  seguenti:  «agli  articoli  163,
164, 165, 166, 338, comma 1, lettera a) e comma 3, e 339  del  codice
della crisi e dell'insolvenza»; 
    c) all'articolo 70, comma 7, le parole «il titolo IV della  legge
fallimentare e» sono soppresse; 
    d) all'articolo 80, comma 6, le parole «della legge fallimentare»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del   codice   della   crisi   e
dell'insolvenza»; 
    e) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al comma 1, le parole «in cui essa ha  la  sede  legale»  sono
sostituite dalle seguenti: «dove essa ha il  centro  degli  interessi
principali», le parole «dell'art. 195, commi primo, secondo  periodo,
terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 296 del codice della  crisi
e dell'insolvenza»; 
    2) al comma 2, le parole «del luogo in cui la banca  ha  la  sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha
il centro degli interessi  principali»,  le  parole  «dell'art.  195,
terzo, quarto, quinto e sesto comma della  legge  fallimentare»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della  crisi
e dell'insolvenza»; 
    3) al comma 3, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 298 del  codice  della
crisi e dell'insolvenza»; 
    f) all'articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2, le parole: «dagli articoli  42,  44,  45  e  66,
nonche' dalle disposizioni del titolo II,  capo  III,  sezione  II  e
sezione IV della legge fallimentare» sono sostituite dalle  seguenti:
«dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonche' dalle  disposizioni  del
titolo V,  capo  I,  sezione  III  e  V  del  codice  della  crisi  e
dell'insolvenza»; 
      2) al comma 3, le parole «del luogo dove la banca  ha  la  sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha
il centro degli interessi principali»; 
      3) al comma 3-bis, le parole  «all'articolo  56,  primo  comma,
della   legge   fallimentare»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«all'articolo   155,   comma   1,   del   codice   della   crisi    e
dell'insolvenza»; 
    g) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 3, le parole «del luogo ove la  banca  ha  la  sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha
il centro  degli  interessi  principali»  e  le  parole  «Si  applica
l'articolo   31-bis,   terzo   comma,   della   legge   fallimentare,
intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore»  sono
sostituite dalle seguenti: «In pendenza  della  procedura  e  per  il
periodo di due anni  dalla  chiusura  della  stessa,  il  commissario
liquidatore e' tenuto a conservare i messaggi  di  posta  elettronica
certificata inviati e ricevuti»; 
      2) al comma 7, le parole «del luogo ove la  banca  ha  la  sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha
il centro degli interessi principali»; 
    h) all'articolo 87, al comma 2, le parole «del luogo ove la banca
ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in  cui
la banca ha  il  centro  degli  interessi  principali»  e  le  parole
«l'articolo 99, commi 2 e seguenti, della  legge  fallimentare»  sono
sostituite dalle seguenti: «l'articolo 206, comma 2 e  seguenti,  del
codice della crisi e dell'insolvenza»; 
    i) all'articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al primo periodo del primo comma, le  parole  «dall'articolo
111  della  legge  fallimentare»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«dall'articolo 221 del codice della crisi e  dell'insolvenza»  e,  al
secondo periodo, le parole «nell'articolo 111, comma primo, numero 1)
della   legge   fallimentare»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del  codice  della  crisi  e
dell'insolvenza»; 
      2) al comma 1-bis, le parole  «dall'articolo  111  della  legge
fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221  del
codice della crisi e dell'insolvenza»; 
      3) al comma 3, le parole «dell'articolo 111, comma 1, numero 3)
della   legge   fallimentare»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dall'articolo 221, comma 1, lettera c)  del  codice  della  crisi  e
dell'insolvenza»; 
    l) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha  la  sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo dove l'impresa  ha
il centro degli interessi principali» e  le  parole  «dell'art.  152,
secondo  comma,  della  legge  fallimentare»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'articolo 265, comma  2,  del  codice  della  crisi  e
dell'insolvenza»; 
      2) al comma 3, ultimo periodo,  le  parole  «dall'articolo  135
della   legge   fallimentare»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dall'articolo 248 del codice della crisi e dell'insolvenza»; 
      3)  al  comma  6,  le  parole  «l'articolo  131   della   legge
fallimentare» sono sostituite dalle  seguenti:  «l'articolo  247  del
codice della crisi e dell'insolvenza»; 
    m) all'articolo 94, comma 3,  le  parole  «l'articolo  215  della
legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:  «l'articolo  299
del codice della crisi e dell'insolvenza»; 
    n)  all'articolo  99,  comma  5,  le  parole  «67   della   legge
fallimentare», ovunque ricorrano,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«166 del codice della crisi e dell'insolvenza»; 
    o) all'articolo 104, comma  1,  le  parole  «ha  sede  legale  la
capogruppo» sono sostituite dalle  seguenti:  «la  capogruppo  ha  il
centro degli interessi principali». 
    2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle
liquidazioni giudiziali aperte a  seguito  di  domanda  depositata  o
iniziativa comunque esercitata successivamente all'entrata in  vigore
del presente decreto. 
    3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica agli
accordi previsti dal capo  02-I  del  Testo  unico  bancario  e  alle
prestazioni di sostegno finanziario  in  loro  esecuzione,  approvati
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. 
    4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h),
i),  l),  m),  n),  e  o),  si  applicano  alle  liquidazioni  coatte
amministrative  disposte  per  effetto  di   domande   depositate   o
iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in  vigore
del presente decreto. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 369: 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  39,  comma  4,
          69-septiesdecies, 70, comma 7, 82, 83, 86, commi 3 e 7, 87,
          comma 2, 91, commi 1, 1-bis e 3, 93, 94, 99, comma 5, e 104
          del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385  (Testo
          unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia),  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              "Art. 39. Ipoteche. 
              Commi da 1. a 3. Omissis. 
              4. Le ipoteche a garanzia dei  finanziamenti  non  sono
          assoggettate alla revocatoria di cui all'articolo  166  del
          codice della crisi e  dell'insolvenza  quando  siano  state
          iscritte  dieci  giorni  prima  della  pubblicazione  della
          sentenza dichiarativa di  fallimento.  L'articolo  166  del
          codice  della  crisi  dell'insolvenza  non  si  applica  ai
          pagamenti effettuati  dal  debitore  a  fronte  di  crediti
          fondiari. 
              Commi da 5. a 7. Omissis." 
              "Art.    69-septiesdecies.    Norme    applicabili    e
          disposizioni di attuazione. 
              1. Alla conclusione degli accordi previsti dal presente
          capo e alla prestazione di  sostegno  finanziario  in  loro
          esecuzione  non  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
          all'articolo 53, comma 4, e agli articoli  2391-bis,  2467,
          2497-quinquies e  2901  del  codice  civile,  nonche'  agli
          articoli 163, 164, 165, 166, 338, comma  1,  lettera  a)  e
          comma 3, e 339 del codice della crisi e dell'insolvenza. 
              2.  La  Banca  d'Italia   puo'   emanare   disposizioni
          attuative del presente  capo,  anche  per  tener  conto  di
          orientamenti dell'ABE." 
              "Art. 70. Provvedimento. 
              Commi da 1. a 6. Omissis. 
              7. Alle banche  non  si  applica  l'articolo  2409  del
          codice civile. Se vi e' fondato sospetto che i soggetti con
          funzioni  di  amministrazione,  in  violazione  dei  propri
          doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione
          che possono arrecare danno alla  banca  o  ad  una  o  piu'
          societa' controllate, l'organo con funzioni di controllo od
          i soci che il  codice  civile  o  lo  statuto  abilitano  a
          presentare denuncia  al  tribunale,  possono  denunciare  i
          fatti alla Banca d'Italia,  che  decide  con  provvedimento
          motivato." 
              "Art. 80.Provvedimento 
              Commi da 1. a 5. Omissis. 
              6. Le banche non sono soggette a procedure  concorsuali
          diverse dalla  liquidazione  coatta  prevista  dalle  norme
          della  presente  sezione;  per  quanto  non   espressamente
          previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni  del
          codice della crisi e dell'insolvenza." 
              "Art.  82.  Accertamento  giudiziale  dello  stato   di
          insolvenza. 
              1. Se una banca non sottoposta  a  liquidazione  coatta
          amministrativa  o  a  risoluzione  si  trova  in  stato  di
          insolvenza, il tribunale del luogo dove essa ha  il  centro
          degli interessi principali, su  richiesta  di  uno  o  piu'
          creditori, su istanza del pubblico ministero  o  d'ufficio,
          sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti  legali  della
          banca, dichiara lo stato  di  insolvenza  con  sentenza  in
          camera di consiglio. Quando  la  banca  sia  sottoposta  ad
          amministrazione  straordinaria,   il   tribunale   dichiara
          l'insolvenza anche su ricorso dei commissari  straordinari,
          sentiti i commissari stessi, la Banca d'Italia e i  cessati
          rappresentanti  legali.  Si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 296 del codice della crisi e dell'insolvenza. 
              2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova
          in stato  di  insolvenza  al  momento  dell'emanazione  del
          provvedimento  di  liquidazione  coatta  amministrativa   e
          l'insolvenza non e' stata dichiarata a norma del  comma  1,
          il tribunale del luogo in cui la banca ha il  centro  degli
          interessi   principali,   su   ricorso    dei    commissari
          liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio,
          sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali
          della banca, accerta tale stato con sentenza in  camera  di
          consiglio. Si applicano le disposizioni  dell'articolo  297
          del codice della crisi e dell'insolvenza. 
              3.  La  dichiarazione   giudiziale   dello   stato   di
          insolvenza  prevista  dai  commi  precedenti  produce   gli
          effetti indicati nell'articolo 298 del codice della crisi e
          dell'insolvenza." 
              "Art. 83. Effetti del provvedimento per la banca, per i
          creditori e sui rapporti giuridici preesistenti. 
              1. Dalla data di insediamento degli organi  liquidatori
          ai sensi dell'articolo 85,  e  comunque  dal  sesto  giorno
          lavorativo   successivo   alla   data   di   adozione   del
          provvedimento che  dispone  la  liquidazione  coatta,  sono
          sospesi il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere e
          le restituzioni di beni di terzi. La data  di  insediamento
          dei commissari liquidatori, con l'indicazione  del  giorno,
          dell'ora e del minuto, e'  rilevata  dalla  Banca  d'Italia
          sulla base del processo verbale previsto all'articolo 85. 
              2. Dal termine indicato nel comma 1  si  producono  gli
          effetti previsti  dagli  articoli  142,  144,  145  e  165,
          nonche' dalle disposizioni del titolo V,  capo  I,  sezione
          III e V del codice della crisi e dell'insolvenza. 
              3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca  in
          liquidazione non puo' essere promossa ne' proseguita alcuna
          azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88,  89  e
          92,  comma  3,  ne',  per  qualsiasi  titolo,  puo'  essere
          parimenti promosso ne' proseguito alcun atto di  esecuzione
          forzata o cautelare. Per  le  azioni  civili  di  qualsiasi
          natura   derivanti   dalla   liquidazione   e'   competente
          esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il
          centro degli interessi principali. 
              3-bis. In deroga all'articolo 155, comma 1, del  codice
          della crisi e dell'insolvenza, la  compensazione  ha  luogo
          solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da  una
          delle parti prima che sia disposta la  liquidazione  coatta
          amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista  da
          un contratto di garanzia  finanziaria  di  cui  al  decreto
          legislativo 21 maggio  2004,  n.  170,  da  un  accordo  di
          netting, come definito dall'articolo 1,  comma  1,  lettera
          a), del decreto legislativo [di recepimento della direttiva
          2014/59]  o  da  un  accordo  di  compensazione  ai   sensi
          dell'articolo 1252 del codice civile." 
              "Art. 86. Accertamento del passivo. 
              Commi da 1. a 2-bis. Omissis. 
              3. Tutte le successive  comunicazioni  sono  effettuate
          dai   commissari   all'indirizzo   di   posta   elettronica
          certificata indicato dagli interessati. In caso di  mancata
          comunicazione   dell'indirizzo   di    posta    elettronica
          certificata o della sua  variazione,  ovvero  nei  casi  di
          mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse
          si  eseguono  mediante  deposito  nella   cancelleria   del
          tribunale del luogo in cui la  banca  ha  il  centro  degli
          interessi principali. In pendenza della procedura e per  il
          periodo  di  due  anni  dalla  chiusura  della  stessa,  il
          commissario liquidatore e' tenuto a conservare  i  messaggi
          di posta elettronica certificata inviati e ricevuti. 
              Commi da 4. a 6. Omissis. 
              7.  Nei  medesimi  termini  previsti  dal  comma  6   i
          commissari depositano nella cancelleria del  tribunale  del
          luogo  in  cui  la  banca  ha  il  centro  degli  interessi
          principali,  a  disposizione  degli  aventi  diritto,   gli
          elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti
          indicati nel comma 2,  nonche'  dei  soggetti  appartenenti
          alle  medesime   categorie   cui   e'   stato   negato   il
          riconoscimento delle pretese. 
              Commi 8. e 9. Omissis." 
              "Art. 87. Opposizioni allo stato passivo. 
              1. Omissis. 
              2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria
          del ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui la
          banca ha il centro degli interessi principali.  Si  applica
          l'articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della  crisi
          e dell'insolvenza. 
              Commi da 3. a 5. Omissis." 
              "Art. 91. Restituzioni e riparti. 
              1. I commissari procedono alle  restituzioni  dei  beni
          nonche' degli strumenti finanziari relativi ai  servizi  di
          cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  e,
          secondo l'ordine stabilito  dall'articolo  221  del  codice
          della crisi e dell'insolvenza fatto salvo  quanto  previsto
          dal comma 1-bis, alla ripartizione  dell'attivo  liquidato.
          Le indennita' e i  rimborsi  spettanti  agli  organi  della
          procedura di amministrazione straordinaria e ai  commissari
          della  gestione  provvisoria  che  abbiano   preceduto   la
          liquidazione coatta  amministrativa  sono  equiparate  alle
          spese indicate nell'articolo 221, comma 1, lettera a),  del
          codice della crisi  e  dell'insolvenza.  Il  pagamento  dei
          crediti   prededucibili   e'   effettuato   previo   parere
          favorevole del comitato di sorveglianza. 
              1-bis. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  2741
          del codice civile e  dall'articolo  221  del  codice  della
          crisi e  dell'insolvenza,  nella  ripartizione  dell'attivo
          liquidato ai sensi del comma 1: 
              a) i seguenti crediti sono soddisfatti  con  preferenza
          rispetto agli altri crediti chirografari: 
              1)  la  parte  dei   depositi   di   persone   fisiche,
          microimprese,  piccole  e  medie  imprese  ammissibili   al
          rimborso e  superiore  all'importo  previsto  dall'articolo
          96-bis.1, commi 3 e 4; 
              2)  i  medesimi  depositi  indicati   al   numero   1),
          effettuati presso  succursali  extracomunitarie  di  banche
          aventi sede legale in Italia; 
              b) sono soddisfatti con preferenza rispetto ai  crediti
          indicati alla lettera a): 
              1) i depositi protetti; 
              2) i  crediti  vantati  dai  sistemi  di  garanzia  dei
          depositanti a seguito della surroga  nei  diritti  e  negli
          obblighi dei depositanti protetti; 
              c) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli  altri
          crediti chirografari ma dopo che siano stati soddisfatti  i
          crediti indicati alle lettere a) e b), gli  altri  depositi
          presso la banca; 
              c-bis) i crediti per il  rimborso  del  capitale  e  il
          pagamento degli interessi  e  di  eventuali  altri  importi
          dovuti ai titolari degli strumenti di debito  chirografario
          di  secondo  livello  indicati  dall'articolo  12-bis  sono
          soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con
          preferenza   rispetto   ai   crediti    subordinati    alla
          soddisfazione  dei  diritti  di  tutti  i   creditori   non
          subordinati della societa'. 
              2. Omissis. 
              3. I clienti iscritti  nell'apposita  sezione  separata
          dello stato passivo concorrono con i  creditori  chirografi
          ai sensi dall'articolo 221, comma 1, lettera c) del  codice
          della crisi e dell'insolvenza, per  l'intero,  nell'ipotesi
          in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio
          della banca da quelli dei clienti ovvero per la  parte  del
          diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal  comma
          2. 
              Commi da 4. a 11-bis. Omissis." 
              "Art. 93. Concordato di liquidazione. 
              1. In qualsiasi stadio della procedura di  liquidazione
          coatta,  i  commissari,  con  il  parere  del  comitato  di
          sorveglianza, ovvero la banca ai sensi  dell'articolo  265,
          comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza,  con  il
          parere  degli  organi  liquidatori,  possono  proporre   un
          concordato al tribunale del  luogo  dove  l'impresa  ha  il
          centro  degli  interessi   principali.   La   proposta   di
          concordato deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia. 
              2.  La  proposta  di  concordato   deve   indicare   la
          percentuale offerta ai creditori, il tempo del pagamento  e
          le eventuali garanzie. 
              3. L'obbligo di pagare  le  quote  di  concordato  puo'
          essere assunto da terzi con liberazione parziale  o  totale
          della  banca  concordataria.  In  tal  caso  l'azione   dei
          creditori  per  l'esecuzione  del   concordato   non   puo'
          esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle
          rispettive quote. La proposta puo' prevedere  la  cessione,
          oltre che dei beni compresi nell'attivo, anche delle azioni
          di pertinenza della massa, purche' autorizzate dalla  Banca
          d'Italia, con  specifica  indicazione  dell'oggetto  e  del
          fondamento della pretesa. Il proponente puo'  limitare  gli
          impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi
          al passivo, anche provvisoriamente, e a  quelli  che  hanno
          proposto opposizione  allo  stato  passivo  o  insinuazione
          tardiva al tempo della proposta, subentrando  nei  relativi
          giudizi. In tale caso, verso gli altri creditori continua a
          rispondere  la  banca.  Gli  effetti  del  concordato  sono
          regolati  dall'articolo  248  del  codice  della  crisi   e
          dell'insolvenza. 
              4. La proposta di concordato e il parere  degli  organi
          liquidatori   sono   depositati   nella   cancelleria   del
          tribunale. La Banca d'Italia puo' stabilire altre forme  di
          pubblicita'. 
              5. Entro trenta giorni dal  deposito,  gli  interessati
          possono proporre opposizione con ricorso  depositato  nella
          cancelleria, che viene comunicato al commissario. 
              6. Il  tribunale  decide  con  decreto  motivato  sulla
          proposta di concordato, tenendo conto delle  opposizioni  e
          del parere su queste ultime reso dalla Banca  d'Italia.  Il
          decreto e' pubblicato mediante deposito  in  cancelleria  e
          nelle altre forme stabilite  dal  tribunale.  Del  deposito
          viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con
          biglietto di cancelleria. Si  applica  l'articolo  247  del
          codice della crisi e dell'insolvenza. 
              7. Durante la  procedura  di  concordato  i  commissari
          possono procedere a parziali distribuzioni  dell'attivo  ai
          sensi dell'art. 91." 
              "Art. 94. Esecuzione del concordato  e  chiusura  della
          procedura. 
              1.  I  commissari  liquidatori,  con  l'assistenza  del
          comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione  del
          concordato secondo le direttive della Banca d'Italia. 
              2. Eseguito il  concordato,  i  commissari  liquidatori
          convocano l'assemblea dei  soci  della  banca  perche'  sia
          deliberata la modifica dell'oggetto  sociale  in  relazione
          alla revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria. Nel
          caso in  cui  non  abbia  luogo  la  modifica  dell'oggetto
          sociale, i commissari procedono  agli  adempimenti  per  la
          cancellazione della  societa'  ed  il  deposito  dei  libri
          sociali previsti dalle disposizioni del  codice  civile  in
          materia di scioglimento e liquidazione  delle  societa'  di
          capitali. 
              3. Si applicano l'articolo 299 del codice della crisi e
          dell'insolvenza e, in quanto compatibile, l'articolo 92 del
          presente decreto legislativo." 
              "Art. 99. Liquidazione coatta amministrativa. 
              Commi da 1. a 4. Omissis. 
              5. Quando sia  accertato  giudizialmente  lo  stato  di
          insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione
          revocatoria prevista dall'articolo  166  del  codice  della
          crisi e dell'insolvenza nei confronti di altre societa' del
          gruppo. L'azione puo' essere esperita per gli atti indicati
          ai numeri 1), 2) e 3) dell'166 del  codice  della  crisi  e
          dell'insolvenza che siano stati posti in essere nei  cinque
          anni anteriori al provvedimento di  liquidazione  coatta  e
          per gli atti indicati al n. 4) e  al  secondo  comma  dello
          stesso articolo che siano stati posti  in  essere  nei  tre
          anni anteriori." 
              "Art. 104. Competenze giurisdizionali. 
              1.   Quando   la   capogruppo   sia    sottoposta    ad
          amministrazione  straordinaria  o  a  liquidazione   coatta
          amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'art.
          99, comma 5, nonche'  per  tutte  le  controversie  fra  le
          societa'  del  gruppo  e'  competente  inderogabilmente  il
          tribunale nella cui  circoscrizione  la  capogruppo  ha  il
          centro degli interessi principali. 
              2.".