Art. 42 
 
 
Istruttoria  sui  debiti  risultanti  dai   pubblici   registri   nei
    procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale  o  del
    concordato preventivo 
 
    1. Fermo  quanto  disposto  dall'articolo  39,  a  seguito  della
domanda di apertura della liquidazione giudiziale  o  del  concordato
preventivo,  la   cancelleria   acquisisce,   mediante   collegamento
telematico diretto  alle  banche  dati  dell'Agenzia  delle  entrate,
dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e  del  Registro  delle
imprese, i dati  e  i  documenti  relativi  al  debitore  individuati
all'articolo 367 e con le modalita' prescritte nel medesimo articolo. 
    2. Fino al momento in cui l'articolo 367 acquista  efficacia,  la
cancelleria provvede all'acquisizione dei dati e  documenti  indicati
al comma 1 mediante richiesta  inoltrata  tramite  posta  elettronica
certificata.