Art. 4 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dalle  disposizioni  dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1,  ad
esclusione degli articoli 2,  3,  4,  5,  6,  7,  11,  12,  14  e  15
dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo  17  dell'Accordo  di
cui  all'articolo  1  si  fara'  fronte  con  apposito  provvedimento
legislativo.