Art. 12. Settore giovanile e dello sport Ciascuna delle Parti incoraggera' la cooperazione ed i programmi di scambio nel settore giovanile, cosi' come la diretta cooperazione e lo scambio tra organizzazioni sportive dei due Paesi. Le Parti si atterranno agli obblighi prescritti dalla Convenzione internazionale UNESCO contro il doping nello sport del 2005.