Art. 6. Collaborazione artistica Ciascuna delle Parti contraenti favorira' ogni forma di scambio culturale e artistico al fine di una migliore reciproca conoscenza ed ulteriore avvicinamento fra i due Paesi. A tale scopo esse favoriranno in particolare modo: a) l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche nei piu' svariati settori: letteratura, arti figurative, architettura, arti sceniche, musica, danza, teatro, cinema ed audiovisivo; b) l'organizzazione di conferenze, seminari, atelier artistici, festival ed altri eventi di carattere culturale ed artistico; c) per quanto attiene alle iniziative di cui ai punti a) e b) del presente articolo, le Parti incoraggeranno la mobilita' e la partecipazione agli specifici programmi europei e regionali.