(Accordo-art. 9)
                               Art. 9. 
                   Collaborazione per il contrasto 
               al traffico illecito di beni culturali 
 
  Le  Parti  contraenti  si  impegnano  a  realizzare   una   stretta
cooperazione nelle azioni di prevenzione ed eliminazione del traffico
illecito di opere d'arte, reperti archeologici,  documenti  ed  altri
oggetti d'interesse storico, culturale,  demografico,  etnologico  ed
antropologico, promuovendo lo scambio di informazioni ed attivita' di
formazione ed addestramento fra le rispettive  forze  dell'ordine  al
fine di prevenire i reati attinenti al citato traffico illecito. 
  Le  Parti  contraenti  si  impegnano  a  collaborare  al  fine   di
contrastare il traffico illecito di opere d'arte e dei beni culturali
con  azioni  di  prevenzione,  repressione  e  rimedio,  seconde   le
rispettive legislazioni  nazionali  e  nel  rispetto  degli  obblighi
derivanti dalla Convenzione  internazionale  UNESCO  del  1970  sulla
prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di  importazione,
esportazione e trasferimento di beni culturali, e tenendo  conto  dei
principi della Convenzione  UNIDROIT  del  1995  sui  beni  culturali
trafugati o illecitamente esportati. 
  Le Parti si impegnano altresi' a collaborare nella  protezione  del
patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni  in
materia di archeologia  subacquea,  e  nel  rispetto  degli  obblighi
derivanti dalla Convenzione  internazionale  UNESCO  del  2001  sulla
protezione del patrimonio culturale subacqueo.