Art. 9. Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di beni culturali Le Parti contraenti si impegnano a realizzare una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di opere d'arte, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, culturale, demografico, etnologico ed antropologico, promuovendo lo scambio di informazioni ed attivita' di formazione ed addestramento fra le rispettive forze dell'ordine al fine di prevenire i reati attinenti al citato traffico illecito. Le Parti contraenti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte e dei beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, seconde le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 1970 sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali, e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali trafugati o illecitamente esportati. Le Parti si impegnano altresi' a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo.