Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'onere derivante dalle spese di missione di cui agli articoli
13 e 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, valutato in 30.520 euro
annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle  rimanenti  spese,  pari  a
220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2018-2020,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2018,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.