Art. 10. Garanzia finanziaria 1. Nel diritto nazionale le parti si riservano il diritto di prevedere disposizioni in materia di garanzia finanziaria. 2. Le parti esercitano il diritto di cui al precedente paragrafo 1 in linea con i diritti e gli obblighi loro imposti dal diritto internazionale, tenendo conto dei tre paragrafi finali del preambolo del protocollo. 3. La prima riunione della conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del protocollo dopo l'entrata in vigore del presente protocollo addizionale chiede al segretariato di effettuare uno studio completo che analizzi tra l'altro i seguenti aspetti: a) le modalita' dei meccanismi di garanzia finanziaria; b) la valutazione dell'impatto ambientale, economico e sociale di tali meccanismi, in particolare per quanto riguarda i Paesi in via di sviluppo; e c) l'individuazione dei soggetti idonei a offrire la garanzia finanziaria.