(Protocollo-art. 10)
                              Art. 10. 
 
 
                        Garanzia finanziaria 
 
    1. Nel diritto nazionale le parti  si  riservano  il  diritto  di
prevedere disposizioni in materia di garanzia finanziaria. 
    2. Le parti esercitano il diritto di cui al precedente  paragrafo
1 in linea con i diritti e gli  obblighi  loro  imposti  dal  diritto
internazionale, tenendo conto dei tre paragrafi finali del  preambolo
del protocollo. 
    3. La prima riunione  della  conferenza  delle  parti  nella  sua
funzione di riunione  delle  parti  contraenti  del  protocollo  dopo
l'entrata in vigore del presente  protocollo  addizionale  chiede  al
segretariato di effettuare  uno  studio  completo  che  analizzi  tra
l'altro i seguenti aspetti: 
      a) le modalita' dei meccanismi di garanzia finanziaria; 
      b) la valutazione dell'impatto ambientale, economico e  sociale
di tali meccanismi, in particolare per quanto riguarda i Paesi in via
di sviluppo; e 
      c) l'individuazione dei soggetti idonei a offrire  la  garanzia
finanziaria.