(Protocollo-art. 12)
                              Art. 12. 
 
 
        Attuazione e relazione con la responsabilita' civile 
 
    1.  Nel  diritto  interno   le   parti   prevedono   disposizioni
legislative e regolamentari e procedure in materia di danno. Per dare
attuazione a tale obbligo  le  parti  prevedono  misure  di  risposta
conformemente al presente protocollo  addizionale  e,  se  del  caso,
possono: 
      a) applicare il vigente diritto interno, ivi  incluse,  laddove
applicabili,  le  norme  generali  e  le  procedure  in  materia   di
responsabilita' civile; 
      b) applicare o  elaborare  norme  e  procedure  in  materia  di
responsabilita' civile specifiche a tale scopo; o 
      c) applicare o predisporre  una  combinazione  di  entrambe  le
soluzioni. 
    2. Allo scopo di prevedere adeguate norme e procedure nel diritto
interno in materia di responsabilita'  civile  per  danno  a  cose  o
persone associato al danno definito dall'art. 2, paragrafo 2, lettera
b), le parti: 
      a) continuano ad applicare il vigente diritto interno  generale
in materia di responsabilita' civile; 
      b) elaborano e applicano o continuano ad applicare  il  diritto
interno in materia di responsabilita' civile  specificamente  a  tale
scopo; o 
      c)  elaborano  e  applicano  o  continuano  ad  applicare   una
combinazione di entrambe le soluzioni. 
    3. Nell'elaborare le norme in materia di  responsabilita'  civile
come indicato ai precedenti paragrafi 1 e 2,  lettere  b)  o  c),  le
parti tengono conto tra altro,  a  seconda  dei  casi,  dei  seguenti
elementi: 
      a) il danno; 
      b)  le  norme  in  materia  di  responsabilita',   inclusa   la
responsabilita' oggettiva  o  la  responsabilita'  sulla  base  della
colpa; 
      c) la designazione di un preciso soggetto responsabile, laddove
appropriato; 
      d) il diritto di ricorso.