(Protocollo-art. 13)
                              Art. 13. 
 
 
                        Valutazione e riesame 
 
    La conferenza delle parti nella sua funzione  di  riunione  delle
parti contraenti del protocollo riesamina cinque anni dopo  l'entrata
in vigore, e successivamente con  cadenza  quinquennale,  l'efficacia
del presente protocollo addizionale, purche' le parti abbiano messo a
disposizione le informazioni necessarie per il riesame. Il riesame e'
effettuato  nel  contesto  della  valutazione  e  del   riesame   del
protocollo come previsto all'art. 35 del protocollo, salvo  decisione
contraria adottata dalle parti del presente  protocollo  addizionale.
Il primo riesame comprende un riesame dell'efficacia  degli  articoli
10 e 12.