Art. 14. Conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del protocollo 1. Fatto salvo l'art. 32, paragrafo 2, della convenzione, la conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del protocollo funge da riunione delle parti contraenti del presente protocollo addizionale. 2. La conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del protocollo esamina regolarmente l'attuazione del presente protocollo addizionale e, entro i limiti del proprio mandato, prende le decisioni necessarie per promuoverne l'effettiva attuazione. Essa svolge le funzioni assegnatele dal presente protocollo addizionale e, mutatis mutandis, le funzioni assegnatele ai sensi dell'art. 29, paragrafo 4, lettere a) e f), del protocollo.