(Protocollo-art. 14)
                              Art. 14. 
 
 
        Conferenza delle parti nella sua funzione di riunione 
                delle parti contraenti del protocollo 
 
    1. Fatto salvo l'art. 32,  paragrafo  2,  della  convenzione,  la
conferenza delle parti nella sua funzione  di  riunione  delle  parti
contraenti del protocollo funge da riunione  delle  parti  contraenti
del presente protocollo addizionale. 
    2. La conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle
parti contraenti del protocollo esamina regolarmente l'attuazione del
presente  protocollo  addizionale  e,  entro  i  limiti  del  proprio
mandato, prende le decisioni necessarie per  promuoverne  l'effettiva
attuazione.  Essa  svolge  le  funzioni  assegnatele   dal   presente
protocollo addizionale e, mutatis mutandis, le  funzioni  assegnatele
ai sensi dell'art. 29, paragrafo 4, lettere a) e f), del protocollo.