(Protocollo-art. 18)
                              Art. 18. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1.  Il  presente  protocollo  addizionale  entra  in  vigore   il
novantesimo giorno successivo alla data del deposito del quarantesimo
strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte
di Stati od organizzazioni regionali di  integrazione  economica  che
sono parti contraenti del protocollo. 
    2. Il presente protocollo addizionale entra  in  vigore  per  uno
Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica che  lo
ratifichi, lo accetti, lo approvi o vi aderisca dopo il deposito  del
quarantesimo strumento  ai  sensi  del  precedente  paragrafo  1,  il
novantesimo giorno successivo alla data in cui detto  Stato  o  detta
organizzazione  regionale  di  integrazione  economica  deposita   lo
strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure,
se posteriore, alla data alla quale il protocollo entra in vigore per
lo Stato o l'organizzazione regionale di  integrazione  economica  in
questione. 
    3. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2 lo strumento depositato
da un'organizzazione  regionale  di  integrazione  economica  non  e'
conteggiato in piu' rispetto agli strumenti  depositati  dagli  Stati
membri dell'organizzazione.