(Protocollo-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. I  termini  utilizzati  all'art.  2  della  convenzione  sulla
diversita' biologica, in appresso «la convenzione», e all'art. 3  del
protocollo si applicano al presente protocollo addizionale. 
    2. Inoltre,  ai  fini  del  presente  protocollo  addizionale  si
intende per: 
      a) «conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle
parti del protocollo»: la conferenza delle  parti  della  convenzione
che funge da riunione delle parti del protocollo; 
      b) «danno»: l'effetto negativo sulla conservazione  e  sull'uso
sostenibile della diversita' biologica, tenuto conto anche dei rischi
per la salute umana, che:  
        i) e' misurabile o altrimenti osservabile, considerando, ogni
volta  che  siano  disponibili,  basi   scientificamente   solide   e
riconosciute da un'autorita' competente, che tenga conto di eventuali
altri cambiamenti indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale; e 
        ii) e' significativo ai sensi del successivo paragrafo 3; 
      c) «operatore»: la persona che abbia  il  controllo  diretto  o
indiretto dell'organismo vivente  modificato  che  potrebbe,  secondo
quanto appropriato e disposto  dal  diritto  interno,  includere  tra
l'altro il detentore dei permessi, la  persona  che  ha  immesso  sul
mercato  l'organismo  vivente   modificato,   lo   sviluppatore,   il
produttore, il notificante, l'importatore, l'esportatore, il  vettore
o il fornitore; 
      d) «misure di risposta»: le azioni  ragionevolmente  svolte  al
fine di: 
        i)  prevenire,  ridurre  al  minimo,  contenere,  limitare  o
altrimenti evitare i danni, a seconda dei casi; 
        ii) ripristinare la diversita' biologica  tramite  azioni  da
intraprendere nell'ordine di priorita' che segue: 
          a) ripristino della diversita'  biologica  alle  condizioni
preesistenti al danno o alle condizioni equivalenti  piu'  vicine;  e
laddove l'autorita' competente stabilisce che cio' non e' possibile; 
          b) ripristino tramite, tra l'altro, la  sostituzione  della
diversita' biologica con altre componenti di diversita' biologica per
lo stesso uso o per un altro tipo di uso, nella stessa localita' o in
un'altra localita' alternativa, a seconda dei casi. 
    3. L'effetto negativo «significativo» e' determinato  sulla  base
di fattori quali: 
      a) il cambiamento a lungo termine o permanente,  da  intendersi
come un cambiamento al quale non potra' essere dato rimedio  mediante
un recupero naturale entro un lasso di tempo ragionevole; 
      b) la misura dei cambiamenti  qualitativi  o  quantitativi  che
influiscono   negativamente   sulle   componenti   della   diversita'
biologica; 
      c)  la  riduzione  della  capacita'  delle   componenti   della
diversita' biologica di produrre beni e servizi; 
      d) la misura di eventuali effetti negativi sulla salute  umana,
ai sensi del protocollo.