Art. 2. Definizioni 1. I termini utilizzati all'art. 2 della convenzione sulla diversita' biologica, in appresso «la convenzione», e all'art. 3 del protocollo si applicano al presente protocollo addizionale. 2. Inoltre, ai fini del presente protocollo addizionale si intende per: a) «conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo»: la conferenza delle parti della convenzione che funge da riunione delle parti del protocollo; b) «danno»: l'effetto negativo sulla conservazione e sull'uso sostenibile della diversita' biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, che: i) e' misurabile o altrimenti osservabile, considerando, ogni volta che siano disponibili, basi scientificamente solide e riconosciute da un'autorita' competente, che tenga conto di eventuali altri cambiamenti indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale; e ii) e' significativo ai sensi del successivo paragrafo 3; c) «operatore»: la persona che abbia il controllo diretto o indiretto dell'organismo vivente modificato che potrebbe, secondo quanto appropriato e disposto dal diritto interno, includere tra l'altro il detentore dei permessi, la persona che ha immesso sul mercato l'organismo vivente modificato, lo sviluppatore, il produttore, il notificante, l'importatore, l'esportatore, il vettore o il fornitore; d) «misure di risposta»: le azioni ragionevolmente svolte al fine di: i) prevenire, ridurre al minimo, contenere, limitare o altrimenti evitare i danni, a seconda dei casi; ii) ripristinare la diversita' biologica tramite azioni da intraprendere nell'ordine di priorita' che segue: a) ripristino della diversita' biologica alle condizioni preesistenti al danno o alle condizioni equivalenti piu' vicine; e laddove l'autorita' competente stabilisce che cio' non e' possibile; b) ripristino tramite, tra l'altro, la sostituzione della diversita' biologica con altre componenti di diversita' biologica per lo stesso uso o per un altro tipo di uso, nella stessa localita' o in un'altra localita' alternativa, a seconda dei casi. 3. L'effetto negativo «significativo» e' determinato sulla base di fattori quali: a) il cambiamento a lungo termine o permanente, da intendersi come un cambiamento al quale non potra' essere dato rimedio mediante un recupero naturale entro un lasso di tempo ragionevole; b) la misura dei cambiamenti qualitativi o quantitativi che influiscono negativamente sulle componenti della diversita' biologica; c) la riduzione della capacita' delle componenti della diversita' biologica di produrre beni e servizi; d) la misura di eventuali effetti negativi sulla salute umana, ai sensi del protocollo.