(Protocollo-art. 20)
                              Art. 20. 
 
 
                              Denuncia 
 
    1. Dopo due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
presente protocollo addizionale per una parte contraente, detta parte
puo'  denunciare  in  qualsiasi  momento   il   presente   protocollo
addizionale mediante notifica scritta al depositario. 
    2. La denuncia prende effetto allo scadere di un anno a decorrere
dalla data di ricevimento  da  parte  del  depositario  o  alla  data
posteriore specificata nella notifica della denuncia. 
    3.  Si  considera  che  la  parte  contraente  che  denuncia   il
protocollo,  conformemente  all'art.  39  dello  stesso   protocollo,
denuncia anche il presente protocollo addizionale.