Art. 3. Ambito di applicazione 1. Il presente protocollo addizionale si applica a danni derivanti da organismi viventi modificati che abbiano la loro origine in un movimento transfrontaliero. Gli organismi viventi modificati ai quali si fa riferimento sono quelli: a) destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione; b) destinati ad un uso confinato; c) destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente. 2. Per quanto riguarda i movimenti transfrontalieri intenzionali, il presente protocollo addizionale si applica al danno derivante da qualsiasi uso autorizzato degli organismi viventi modificati di cui al precedente paragrafo 1. 3. Il presente protocollo addizionale si applica anche al danno derivante da movimenti transfrontalieri accidentali, di cui all'art. 17 del protocollo, nonche' al danno derivante dai movimenti transfrontalieri illegali, di cui all'art. 25 del protocollo. 4. Il presente protocollo addizionale si applica al danno derivante da un movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati cominciato dopo l'entrata in vigore del presente protocollo addizionale, per la parte contraente nella cui giurisdizione e' stato effettuato il movimento transfrontaliero. 5. Il presente protocollo addizionale si applica al danno verificatosi in aree ubicate entro i limiti della giurisdizione nazionale delle parti. 6. Per rispondere al danno che si verifica entro i limiti della propria giurisdizione nazionale, le parti possono usare i criteri stabiliti nel proprio diritto interno. 7. La normativa nazionale di attuazione del presente protocollo addizionale si applica anche al danno derivante da movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati non provenienti da parti contraenti.