(Protocollo-art. 3)
                               Art. 3. 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1.  Il  presente  protocollo  addizionale  si  applica  a   danni
derivanti da organismi viventi modificati che abbiano la loro origine
in un movimento transfrontaliero. Gli organismi viventi modificati ai
quali si fa riferimento sono quelli: 
      a) destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale
o alla lavorazione; 
      b) destinati ad un uso confinato; 
      c) destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente. 
    2. Per quanto riguarda i movimenti transfrontalieri intenzionali,
il presente protocollo addizionale si applica al danno  derivante  da
qualsiasi uso autorizzato degli organismi viventi modificati  di  cui
al precedente paragrafo 1. 
    3. Il presente protocollo addizionale si applica anche  al  danno
derivante da movimenti transfrontalieri accidentali, di cui  all'art.
17  del  protocollo,  nonche'  al  danno  derivante   dai   movimenti
transfrontalieri illegali, di cui all'art. 25 del protocollo. 
    4.  Il  presente  protocollo  addizionale  si  applica  al  danno
derivante da  un  movimento  transfrontaliero  di  organismi  viventi
modificati  cominciato  dopo  l'entrata  in   vigore   del   presente
protocollo  addizionale,  per   la   parte   contraente   nella   cui
giurisdizione e' stato effettuato il movimento transfrontaliero. 
    5.  Il  presente  protocollo  addizionale  si  applica  al  danno
verificatosi in aree  ubicate  entro  i  limiti  della  giurisdizione
nazionale delle parti. 
    6. Per rispondere al danno che si verifica entro i  limiti  della
propria giurisdizione nazionale, le parti  possono  usare  i  criteri
stabiliti nel proprio diritto interno. 
    7. La normativa nazionale di attuazione del  presente  protocollo
addizionale  si  applica  anche  al  danno  derivante  da   movimenti
transfrontalieri di organismi viventi modificati non  provenienti  da
parti contraenti.