(Protocollo-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                         Misure di risposta 
 
    1. In caso di  danno,  fatti  salvi  eventuali  obblighi  imposti
dall'autorita' competente, le parti impongono  all'operatore  o  agli
operatori appropriati di: 
      a) informare immediatamente l'autorita' competente; 
      b) valutare il danno; e 
      c) adottare appropriate misure di risposta. 
    2. L'autorita' competente: 
      a) individua l'operatore che ha causato il danno; 
      b) valuta il danno; e 
      c) stabilisce le misure di risposta che l'operatore  e'  tenuto
ad adottare. 
    3.  Qualora  le  informazioni  pertinenti,  incluse  informazioni
scientifiche disponibili oppure informazioni disponibili  nel  centro
di scambio di informazioni sulla biosicurezza, indichino che sussiste
una sufficiente probabilita' che, se non si assumono  tempestivamente
misure di risposta, si verifichera' un danno, l'operatore  e'  tenuto
ad adottare appropriate misure di risposta per evitare il danno. 
    4. L'autorita' competente puo'  adottare  appropriate  misure  di
risposta, in particolare se l'operatore ha omesso di farlo. 
    5. L'autorita' competente ha il diritto di imporre  all'operatore
il rimborso dei costi e delle spese sostenuti per la valutazione  del
danno e per l'adozione di eventuali misure appropriate  di  risposta,
ivi compresi i costi e le spese incidentali. Nel diritto  interno  le
parti possono disciplinare altre situazioni in cui  l'operatore  puo'
non essere tenuto a sostenere i costi e le spese. 
    6.  Le  decisioni   dell'autorita'   competente   che   impongono
all'operatore  di  adottare  misure  di  risposta  dovrebbero  essere
motivate. Le decisioni dovrebbero essere notificate all'operatore. Il
diritto interno prevede mezzi di ricorso, ivi inclusa la possibilita'
del ricorso amministrativo o giurisdizionale,  contro  le  decisioni.
Conformemente al  diritto  interno,  l'autorita'  competente  informa
l'operatore dei mezzi di ricorso disponibili. I mezzi di ricorso  non
impediscono all'autorita' competente di adottare misure  di  risposta
appropriate, nelle opportune circostanze, salvo  altrimenti  disposto
dal diritto interno. 
    7. Nel recepire il presente articolo e nel definire le specifiche
misure  di  risposta  che  l'autorita'  competente  deve  imporre   o
adottare, le parti possono, a seconda dei casi, valutare se le misure
di risposta siano gia' previste dal diritto  interno  in  materia  di
responsabilita' civile. 
    8. Le misure di risposta sono attuate in conformita'  al  diritto
interno.