(Protocollo-art. 6)
                               Art. 6. 
 
 
                              Esenzioni 
 
    1. Le parti possono prevedere nel  diritto  interno  le  seguenti
esenzioni: 
      a) caso fortuito o forza maggiore; e 
      b) eventi bellici o agitazioni sociali. 
    2. Le parti possono prevedere nel diritto interno eventuali altre
esenzioni o limitazioni ritenute idonee.