(Accordo-art. 12)
                              Art. 12. 
 
    1. Ciascuna Parte contraente si assume  le  spese  della  propria
rappresentanza in seno alla Commissione  RAMOGE  e  al  suo  Comitato
direttivo, al Comitato tecnico e ai gruppi di lavoro nonche' le spese
per le ricerche condotte sul proprio territorio e  per  la  messa  in
opera delle diverse raccomandazioni. 
    2. Il bilancio del presente Accordo e' costituito: 
      dai  contributi  ordinari  delle   Parti   il   cui   ammontare
complessivo e' fissato dalla Commissione RAMOGE; 
      dai contributi volontari la cui accettazione e'  approvata  dal
Comitato direttivo della Commissione RAMOGE. 
    3.  Le  spese  di   interesse   comune   gravano   sul   bilancio
dell'Accordo.