Art. 12. 1. Ciascuna Parte contraente si assume le spese della propria rappresentanza in seno alla Commissione RAMOGE e al suo Comitato direttivo, al Comitato tecnico e ai gruppi di lavoro nonche' le spese per le ricerche condotte sul proprio territorio e per la messa in opera delle diverse raccomandazioni. 2. Il bilancio del presente Accordo e' costituito: dai contributi ordinari delle Parti il cui ammontare complessivo e' fissato dalla Commissione RAMOGE; dai contributi volontari la cui accettazione e' approvata dal Comitato direttivo della Commissione RAMOGE. 3. Le spese di interesse comune gravano sul bilancio dell'Accordo.