(Accordo-art. 14)
                              Art. 14. 
 
    1. Ciascuna delle Parti firmatarie notifichera'  al  Governo  del
Principato di  Monaco  l'avvenuto  adempimento  da  parte  sua  delle
procedure  costituzionali  richieste  per  l'entrata  in  vigore  del
presente Accordo o dei suoi emendamenti. Il Governo del Principato di
Monaco  confermera'  la  data  della  ricezione  delle  notifiche  ed
informera' le altre Parti firmatarie. 
    2. Il presente Accordo o i suoi emendamenti entreranno in  vigore
il primo giorno del secondo  mese  successivo  alla  ricezione  della
terza notifica. 
    3. Il presente Accordo puo' essere emendato per  accordo  tra  le
tre Parti firmatarie nel corso di una  riunione  straordinaria  della
Commissione RAMOGE per la quale i capi delegazione saranno  provvisti
dei poteri richiesti. 
    4. Alla scadenza di un periodo di tre anni dalla sua  entrata  in
vigore, il presente Accordo potra'  essere  denunciato  in  qualsiasi
momento. Detta denuncia  prendera'  effetto  tre  mesi  dopo  la  sua
notifica al governo depositario che ne informera' gli  altri  Governi
firmatari. 
    L'originale del presente Accordo, i cui testi in lingua  francese
ed italiana fanno  ugualmente  fede,  verra'  depositato  presso  gli
archivi del Governo di Sua Altezza Serenissima il Principe Sovrano di
Monaco, il quale ne consegnera'  una  copia  certificata  conforme  a
ciascuno dei Governi firmatari. 
      Fatto a Monaco, il  dieci  maggio  millenovecentosettantasei  e
emendato a Monaco il ventisette novembre duemilatre. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico