Art. 14. 1. Ciascuna delle Parti firmatarie notifichera' al Governo del Principato di Monaco l'avvenuto adempimento da parte sua delle procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo o dei suoi emendamenti. Il Governo del Principato di Monaco confermera' la data della ricezione delle notifiche ed informera' le altre Parti firmatarie. 2. Il presente Accordo o i suoi emendamenti entreranno in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della terza notifica. 3. Il presente Accordo puo' essere emendato per accordo tra le tre Parti firmatarie nel corso di una riunione straordinaria della Commissione RAMOGE per la quale i capi delegazione saranno provvisti dei poteri richiesti. 4. Alla scadenza di un periodo di tre anni dalla sua entrata in vigore, il presente Accordo potra' essere denunciato in qualsiasi momento. Detta denuncia prendera' effetto tre mesi dopo la sua notifica al governo depositario che ne informera' gli altri Governi firmatari. L'originale del presente Accordo, i cui testi in lingua francese ed italiana fanno ugualmente fede, verra' depositato presso gli archivi del Governo di Sua Altezza Serenissima il Principe Sovrano di Monaco, il quale ne consegnera' una copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari. Fatto a Monaco, il dieci maggio millenovecentosettantasei e emendato a Monaco il ventisette novembre duemilatre. Parte di provvedimento in formato grafico