Art. 2. 1. Il presente Accordo si applica nel Mediterraneo alla «Zona RAMOGE», cioe': a) alle acque del mare territoriale e alle acque interne che costeggiano il litorale continentale di sovranita' dei tre Stati contraenti e comprese tra, ad Ovest, il meridiano 04°50',5 di longitudine Est e, ad Est, il meridiano 010°01',2 di longitudine Est; b) a terra, al litorale continentale cosi' come definito da ciascuno Stato contraente, situato nei limiti indicati alla lettera a); c) alle isole che sono situate entro i limiti del mare territoriale del litorale continentale, di cui alla lettera a). 2. La Commissione RAMOGE puo', su proposta di una delle Parti contraenti, del Comitato tecnico o del segretariato, procedere, secondo la procedura prevista all'articolo 9, alla estensione dei limiti geografici precedentemente citati, per lo svolgimento delle proprie missioni, o per ogni azione specifica, salvo obiezioni di una delle tre Parti entro tre mesi dall'adozione dei nuovi limiti.