(Accordo-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    1. Il presente Accordo si applica  nel  Mediterraneo  alla  «Zona
RAMOGE», cioe': 
      a) alle acque del mare territoriale e alle  acque  interne  che
costeggiano il litorale continentale  di  sovranita'  dei  tre  Stati
contraenti e  comprese  tra,  ad  Ovest,  il  meridiano  04°50',5  di
longitudine Est e, ad Est, il meridiano 010°01',2 di longitudine Est; 
      b) a terra, al litorale continentale  cosi'  come  definito  da
ciascuno Stato contraente, situato nei limiti indicati  alla  lettera
a); 
      c) alle  isole  che  sono  situate  entro  i  limiti  del  mare
territoriale del litorale continentale, di cui alla lettera a). 
    2. La Commissione RAMOGE puo', su proposta  di  una  delle  Parti
contraenti, del  Comitato  tecnico  o  del  segretariato,  procedere,
secondo la procedura prevista all'articolo  9,  alla  estensione  dei
limiti geografici precedentemente citati, per  lo  svolgimento  delle
proprie missioni, o per ogni azione specifica, salvo obiezioni di una
delle tre Parti entro tre mesi dall'adozione dei nuovi limiti.