Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  agli  accordi  di  cui
all'articolo 1 della presente legge, a  decorrere  dalla  data  della
loro  entrata  in  vigore,  in   conformita'   a   quanto   disposto,
rispettivamente, dall'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo  1,
comma  1,  lettera  a),  e  dall'articolo  6  dell'Accordo   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b).