Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).