Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dalle  spese  di   missione   derivanti
dall'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 8.729  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 5.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2018, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.