Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  All'onere  derivante  dall'articolo  2  dell'Accordo   di   cui
all'articolo 1, pari a euro 4.529 annui ad anni alterni, a  decorrere
dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2018, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.