Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli oneri previsti dall'articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.