Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dalle  disposizioni  dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1,  ad
esclusione degli oneri previsti dall'articolo 3, non devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Agli  eventuali  oneri  derivanti  dall'articolo  7,  comma  2,
dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1  si  fa  fronte  con  apposito
provvedimento legislativo.