(Accordo-art. 1)
 
                               ACCORDO 
 
              TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  ITALIANA 
 
                                  E 
 
                       IL GOVERNO DEL GIAPPONE 
 
                    CONCERNENTE IL TRASFERIMENTO 
                 DI EQUIPAGGIAMENTI E DI TECNOLOGIA 
                              DI DIFESA 
 
    Il Governo della Repubblica italiana e il  Governo  del  Giappone
(d'ora in avanti denominati «le Parti»), 
    Tenuto conto delle esistenti relazioni  di  cooperazione  tra  le
Parti nell'area della sicurezza; 
    Visto l'Accordo  tra  il  Governo  della  Repubblica  italiana  e
Governo del Giappone sulla sicurezza delle informazioni,  entrato  in
vigore il 7 giugno 2016; 
    Tenuto  conto  del  Partenariato  Individuale  e   Programma   di
Cooperazione tra il Giappone e la NATO del 6 maggio 2014; 
    Desiderosi che la cooperazione nell'area degli equipaggiamenti  e
della  tecnologia  di  difesa  cui  le  Parti  parteciperanno,  possa
contribuire alla pace e alla sicurezza internazionale; e 
    Consapevoli della necessita' di  regolamentare  i  termini  e  le
condizioni  con  cui  verra'  disciplinato  il  trasferimento   degli
equipaggiamenti e di tecnologia di difesa; 
    Hanno concordato quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
    1. Ciascuna Parte, ai sensi del rispettivo ordinamento  nazionale
e delle previsioni del  presente  Accordo,  mettera'  a  disposizione
dell'altra Parte gli equipaggiamenti e la tecnologia necessaria  alla
realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e produzione congiunta
o di progetti per migliorare la cooperazione di  sicurezza  e  difesa
che verranno definiti in conformita'  alle  previsioni  del  seguente
comma 2. 
    2. Specifici progetti di ricerca, sviluppo e produzione congiunta
o per migliorare  la  cooperazione  di  sicurezza  e  difesa  saranno
reciprocamente definiti, tenendo in considerazione vari elementi  tra
cui la redditivita' commerciale o la sicurezza dei rispettivi  Paesi,
e saranno conclusi dalle Parti per il tramite dei canali diplomatici.