(Accordo-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    1. Al fine di definire quali equipaggiamenti e  quale  tecnologia
di difesa saranno trasferiti sulla base  dei  progetti  stabiliti  in
conformita' alle previsioni  del  comma  2  dell'articolo  1,  verra'
istituito un Comitato congiunto. 
    2.  Tale  Comitato  congiunto  sara'  composto  da  due   sezioni
nazionali. 
    La sezione italiana sara' composta da: 
      due rappresentanti del Ministero della difesa; e 
      un  rappresentante  del  Ministero   degli   esteri   e   della
cooperazione internazionale. 
    La sezione giapponese sara' composta da: 
      un rappresentante del Ministero della difesa; 
      un rappresentante del Ministero degli affari esteri; e 
      un rappresentante del Ministero dell'economia, del commercio  e
dell'industria. 
    3. Le informazioni necessarie per determinare gli equipaggiamenti
e la tecnologia di difesa che verranno trasferiti saranno  comunicate
alle  rispettive  sezioni  nazionali  per  il  tramite   dei   canali
diplomatici. 
    4. Sulla base di tali  informazioni,  comunicate  in  conformita'
alle  previsioni  del  precedente  comma  3,  il  Comitato  congiunto
definira'  quali  equipaggiamenti  e  tecnologia  di  difesa  saranno
oggetto di trasferimento. 
    5.  Al  fine  di  attuare  il  presente  Accordo,  le  competenti
Autorita' delle Parti concluderanno discendenti intese  di  dettaglio
che, inter alia, specificheranno quali equipaggiamenti  e  tecnologia
di difesa saranno trasferiti,  le  persone  che  si  occuperanno  del
trasferimento,  nonche'  i  concreti   termini   e   condizioni   del
trasferimento. Le  Autorita'  competenti  del  Governo  del  Giappone
saranno il Ministero della difesa e il Ministero  dell'economia,  del
commercio e dell'industria; l'Autorita' competente del Governo  della
Repubblica italiana sara' il Ministero della difesa.