(Accordo-art. 3)
                               Art. 3. 
 
    1. Ciascuna Parte utilizzera' gli equipaggiamenti e la tecnologia
di difesa ottenuti dall'altra Parte in maniera coerente con i fini  e
i principi della  Carta  delle  Nazioni  Unite,  nonche'  con  quegli
ulteriori  scopi  che   potranno   essere   definiti   nelle   intese
discendenti, e nessuna delle Parti utilizzera' tali equipaggiamenti e
tecnologia di difesa per altri fini. 
    2. Ciascuna Parte non effettuera' alcun trasferimento a qualsiasi
persona ne' a qualsiasi  funzionario  o  agente,  compresi  eventuali
appaltatori o subappaltatori di tale Parte,  ne'  a  qualsiasi  altro
Governo, del  diritto  di  proprieta'  o  di  possesso  di  qualsiasi
equipaggiamento o  tecnologia  di  difesa  trasferito  ai  sensi  del
presente Accordo,  senza  il  previo  consenso  della  Parte  che  ha
eseguito il trasferimento di tali  equipaggiamenti  e  tecnologia  di
difesa.