Art. 3. 1. Ciascuna Parte utilizzera' gli equipaggiamenti e la tecnologia di difesa ottenuti dall'altra Parte in maniera coerente con i fini e i principi della Carta delle Nazioni Unite, nonche' con quegli ulteriori scopi che potranno essere definiti nelle intese discendenti, e nessuna delle Parti utilizzera' tali equipaggiamenti e tecnologia di difesa per altri fini. 2. Ciascuna Parte non effettuera' alcun trasferimento a qualsiasi persona ne' a qualsiasi funzionario o agente, compresi eventuali appaltatori o subappaltatori di tale Parte, ne' a qualsiasi altro Governo, del diritto di proprieta' o di possesso di qualsiasi equipaggiamento o tecnologia di difesa trasferito ai sensi del presente Accordo, senza il previo consenso della Parte che ha eseguito il trasferimento di tali equipaggiamenti e tecnologia di difesa.