(Accordo-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    Ciascuna Parte, ai sensi del rispettivo ordinamento  nazionale  e
in conformita' agli altri accordi internazionali applicabili  tra  le
Parti, dovra' prendere le misure necessarie per la  protezione  delle
informazioni classificate scambiate con l'altra Parte  ai  sensi  del
presente Accordo.