(Accordo-art. 7)
                               Art. 7. 
 
    1. Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dalla data in
cui le Parti si saranno reciprocamente comunicate,  mediante  scambio
di Note diplomatiche, il  completamento  delle  rispettive  procedure
interne necessarie a rendere effettivo il presente Accordo. 
    2. Il presente Accordo potra' essere  emendato  mediante  accordo
scritto tra le  Parti.  Qualsiasi  emendamento  al  presente  Accordo
seguira' le medesime procedure per la sua entrata in vigore. 
    3. Il presente Accordo rimarra'  in  vigore  per  un  periodo  di
cinque anni e successivamente verra' automaticamente  rinnovato  ogni
anno salvo che una Parte notifichi all'altra, per iscritto attraverso
i canali diplomatici  e  con  novanta  giorni  di  anticipo,  la  sua
intenzione di terminare il presente Accordo. 
    In fede di  che,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
    Fatto a Tokyo, il 22 maggio 2017, in due originali entrambi nella
lingua inglese. 
 
Per il Governo della Repubblica italiana 
 
                                         Per il Governo del Giappone