Art. 7. 1. Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dalla data in cui le Parti si saranno reciprocamente comunicate, mediante scambio di Note diplomatiche, il completamento delle rispettive procedure interne necessarie a rendere effettivo il presente Accordo. 2. Il presente Accordo potra' essere emendato mediante accordo scritto tra le Parti. Qualsiasi emendamento al presente Accordo seguira' le medesime procedure per la sua entrata in vigore. 3. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di cinque anni e successivamente verra' automaticamente rinnovato ogni anno salvo che una Parte notifichi all'altra, per iscritto attraverso i canali diplomatici e con novanta giorni di anticipo, la sua intenzione di terminare il presente Accordo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Tokyo, il 22 maggio 2017, in due originali entrambi nella lingua inglese. Per il Governo della Repubblica italiana Per il Governo del Giappone