Art. 2 
 
                            Composizione 
 
  1. La  Commissione  e'  composta  da  venti  senatori  e  da  venti
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente  del  Senato  della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in  proporzione
al  numero  dei  componenti  dei  gruppi  parlamentari,   assicurando
comunque  la  presenza  di  un  rappresentante  per  ciascun   gruppo
esistente in almeno un ramo del Parlamento. 
  2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza  della
Camera  di  appartenenza  l'assenza  di   precedenti   incarichi   di
amministrazione o di controllo o  rapporti  di  collaborazione  e  di
consulenza continuativa con  gli  enti  creditizi  e  le  imprese  di
investimento oggetto dell'inchiesta. 
  3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente  della
Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei  componenti,
convocano  la  Commissione  per  la  costituzione   dell'ufficio   di
presidenza. 
  4.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti e da due segretari, e'  eletto  dai  componenti  della
Commissione a scrutinio segreto.  Nell'elezione  del  presidente,  se
nessuno riporta la maggioranza  assoluta  dei  voti,  si  procede  al
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o  entra  in
ballottaggio il piu' anziano di eta'. 
  5. La Commissione elegge al proprio interno  due  vicepresidenti  e
due   segretari.   Per   l'elezione,   rispettivamente,    dei    due
vicepresidenti  e  dei  due  segretari,  ciascun   componente   della
Commissione scrive sulla propria scheda un  solo  nome.  Sono  eletti
coloro che hanno ottenuto il maggior  numero  di  voti.  In  caso  di
parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'. 
  6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche  in  caso  di
elezioni suppletive.