Art. 5 
 
                    Richiesta di atti e documenti 
 
  1. La Commissione puo' ottenere, anche in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 329 del codice di procedura penale,  copie  di  atti  o
documenti  relativi  a  procedimenti  o  inchieste  in  corso  presso
l'autorita'  giudiziaria  o   altri   organi   inquirenti,   inerenti
all'oggetto   dell'inchiesta.   L'autorita'   giudiziaria    provvede
tempestivamente e puo'  ritardare,  con  decreto  motivato  solo  per
ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti  e
documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e puo'
essere rinnovato.  Quando  tali  ragioni  vengono  meno,  l'autorita'
giudiziaria provvede senza ritardo a  trasmettere  quanto  richiesto.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di  atti  e  documenti
anche di propria iniziativa. 
  2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti sono coperti da
segreto e comunque non devono essere divulgati, anche in relazione  a
esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.  Devono
comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti  e  i  documenti
attinenti  a  procedimenti  giudiziari  nella  fase  delle   indagini
preliminari. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale
          e' il seguente: 
              «Art.  329  (Obbligo  del  segreto).  -  1.  Gli   atti
          d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla  polizia
          giudiziaria  sono  coperti  dal  segreto  fino   a   quando
          l'imputato non ne possa avere conoscenza e,  comunque,  non
          oltre la chiusura delle indagini preliminari. 
              2. Quando  e'  necessario  per  la  prosecuzione  delle
          indagini, il pubblico ministero puo', in  deroga  a  quanto
          previsto dall'art. 114, consentire, con  decreto  motivato,
          la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal
          caso,  gli  atti  pubblicati  sono  depositati  presso   la
          segreteria del pubblico ministero. 
              3. Anche quando gli atti  non  sono  piu'  coperti  dal
          segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
          di necessita' per  la  prosecuzione  delle  indagini,  puo'
          disporre con decreto motivato: 
                a) l'obbligo del segreto  per  singoli  atti,  quando
          l'imputato lo consente o  quando  la  conoscenza  dell'atto
          puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone; 
                b) il divieto di pubblicare il contenuto  di  singoli
          atti  o   notizie   specifiche   relative   a   determinate
          operazioni.».