Art. 8 Poteri dell'organismo di gestione dell'area marina protetta e sanzioni 1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6, si applica quanto previsto dalla vigente normativa. 2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attivita' in difformita' dal presente regolamento ovvero dal regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6, dispone l'immediata sospensione dell'attivita' medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29, comma 2, della legge n. 394 del 1991. 3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente regolamento e dal regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle norme vigenti. Il regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6, disciplina le procedure per l'esercizio dei poteri di sospensione e di revoca e ne stabilisce i criteri secondo un principio di proporzionalita' rispetto alla violazione accertata. 4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, e' immediatamente trasmesso all'ente gestore che irroga la relativa sanzione. 5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali dell'area marina protetta.