(Allegato 1-art. 8)
                               Art. 8 
Poteri  dell'organismo  di  gestione  dell'area  marina  protetta   e
                              sanzioni 
 
    1. Per la violazione delle disposizioni  contenute  nel  presente
regolamento e nel regolamento di esecuzione e organizzazione  di  cui
all'articolo 6, si applica quanto previsto dalla vigente normativa. 
    2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1,  della  legge  6  dicembre
1991, n. 394, il legale  rappresentante  dell'organismo  di  gestione
dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attivita' in
difformita'  dal  presente  regolamento  ovvero  dal  regolamento  di
esecuzione  e  organizzazione  di   cui   all'articolo   6,   dispone
l'immediata sospensione dell'attivita' medesima  ed  ordina  in  ogni
caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie  vegetali
o animali a spese del trasgressore con  la  responsabilita'  solidale
del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori
in caso  di  costruzione  e  trasformazione  di  opere.  In  caso  di
inottemperanza  al   suddetto   ordine,   l'ente   gestore   provvede
all'esecuzione  in  danno  degli  obbligati,  secondo  la   procedura
prevista dall'articolo 29, comma 2, della legge n. 394 del 1991. 
    3. In caso di accertamento della  violazione  delle  disposizioni
previste dal presente regolamento e dal regolamento di  esecuzione  e
organizzazione di cui all'articolo 6, compreso  l'eventuale  utilizzo
improprio della documentazione autorizzativa, possono essere  sospese
o revocate le  autorizzazioni  rilasciate  dall'ente  gestore,  ferma
restando  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  e   amministrative
previste  dalle  norme  vigenti.  Il  regolamento  di  esecuzione   e
organizzazione di cui all'articolo 6,  disciplina  le  procedure  per
l'esercizio dei poteri di sospensione e di revoca e ne  stabilisce  i
criteri  secondo  un  principio  di  proporzionalita'  rispetto  alla
violazione accertata. 
    4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di  cui
al comma  1,  redatto  dalle  autorita'  preposte  alla  sorveglianza
dell'area  marina  protetta,  e'  immediatamente  trasmesso  all'ente
gestore che irroga la relativa sanzione. 
    5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui
al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'ente gestore e
destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente
con le finalita' istituzionali dell'area marina protetta.