(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 2019, N. 1 
 
    All'articolo 2: 
      al comma  1,  alinea,  dopo  le  parole:  «Banca  Carige»  sono
inseritele seguenti: «(di seguito anche denominata: "Emittente")». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «sui contratti di
CDS» sono sostituite dalle seguenti: «sui contratti di credit default
swap (CDS)»; 
      al comma 4, secondo  periodo,  le  parole:  «dall'articolo  24,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 22, comma 4»; 
      al comma 5, primo periodo, le  parole:  «in  conformita'  delle
decisioni» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  conformita'  alle
decisioni». 
    All'articolo 7: 
      al comma 1, le parole: «e' presentate»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e' presentata»; 
      al comma 2, alinea, le parole: «del Tesoro,:»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del Tesoro:»; 
      al comma 6, lettera b), le parole: «delle relative disposizioni
transitorie» sono sostituite dalle seguenti: «di  cui  alle  relative
disposizioni transitorie». 
    All'articolo 8: 
      al comma 2, dopo le parole: «Il  Dipartimento  del  Tesoro»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,». 
    All'articolo 11: 
      il comma e' numerato come comma 1. 
    All'articolo 17: 
      al comma 4: 
        al primo periodo, le  parole:  «prestiti  di  indicati»  sono
sostituite dalle seguenti: «prestiti indicati»; 
        al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 3»  sono
inserite le seguenti: «del presente articolo»; 
        al comma 5, alinea, le parole: «I decreti indicato  ai  commi
2» sono sostituite dalle seguenti: «I decreti indicati ai commi  2  e
3»; 
        al comma 7, le parole: «I decreti indicato ai commi  2  e  3»
sono sostituite dalle seguenti: «I decreti indicati ai commi 2 e 3»; 
        al comma 9,  le  parole:  «comma  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «terzo comma». 
    All'articolo 19: 
      al comma 1, dopo le parole: «e 109, comma 1, del» sono inserite
le seguenti: «testo unico di cui al». 
    All'articolo 20: 
      al  comma  2,  lettere  a)  e  b),  le  parole:   «del   citato
regolamento» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  al  citato
regolamento»; 
      al comma 6,  dopo  le  parole:  «e  l'articolo  121  del»  sono
inserite le seguenti: «testo unico di cui al»; 
      al comma 9,  secondo  periodo,  le  parole:  «del  Testo  unico
bancario» sono sostituite dalle  seguenti:  «del  testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385». 
    Nel capo II, dopo l'articolo 21 e' aggiunto il seguente: 
      «Art.  21-bis.  (Relazione  alle  Camere)  -  1.  Il   Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette  alle  Camere  una  relazione
quadrimestrale riguardante le istanze  presentate  e  gli  interventi
effettuati, nella  quale  sono  indicati  l'ammontare  delle  risorse
erogate e le finalita' di spesa, ai sensi del presente decreto. 
      2. Con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre,
nella relazione sono indicate le informazioni attinenti al profilo di
rischio e al merito di credito, riferite alla data nella  quale  sono
stati concessi  i  finanziamenti,  dei  soggetti  nei  cui  confronti
l'Emittente  vanta  crediti,  classificati  in  sofferenza,  per   un
ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto». 
    All'articolo 22: 
      al comma 1, secondo periodo: 
        dopo le parole: «quanto a 1 miliardo di euro»  sono  inserite
le seguenti: «per l'anno 2019,» e  dopo  le  parole:  «quanto  a  0,3
miliardi di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2019».