Art. 17 
 
         Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. Al  codice  della  proprieta'  industriale,  l'articolo  136  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 136 (Presentazione dei ricorsi). - 1. Il ricorso deve  essere
notificato, a pena di inammissibilita', all'Ufficio italiano brevetti
e marchi e ad  almeno  uno  dei  controinteressati  ai  quali  l'atto
direttamente si riferisce entro il  termine  perentorio  di  sessanta
giorni da quello in cui l'interessato abbia ricevuto la comunicazione
o abbia avuto conoscenza dell'atto impugnato o, per gli atti per  cui
non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia
scaduto il termine per la pubblicazione, se questa  sia  prevista  da
disposizioni  di  legge  o  di  regolamento,   salvo   l'obbligo   di
integrazione con ulteriori notifiche  agli  altri  controinteressati,
ove ordinate dalla Commissione dei ricorsi. 
  2. La notifica del ricorso e' fatta secondo le norme degli articoli
137 e seguenti del codice di procedura civile. 
  3. L'indirizzo di posta elettronica  certificata  del  difensore  o
della parte e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. 
  4. L'indicazione dell'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
valevole per  le  comunicazioni  e  le  notificazioni  equivale  alla
comunicazione del domicilio eletto. 
  5. Il ricorso deve essere indirizzato alla Commissione dei  ricorsi
e deve contenere: 
    a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore,
ove nominato, e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto; 
    b) l'indicazione del provvedimento impugnato con  la  data  della
sua notificazione o avvenuta conoscenza e dell'oggetto della domanda; 
    c) l'esposizione sommaria dei fatti; 
    d) i motivi specifici sui quali il ricorso si fonda; 
    e) l'indicazione dei documenti offerti in comunicazione  e  degli
altri mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi; 
    f)  la  sottoscrizione  del  ricorrente,  se  sta   in   giudizio
personalmente, o del difensore, con indicazione, in tal  caso,  della
procura speciale. 
  6. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente  incerta
una delle indicazioni di cui alle lettere a), b), c),  d)  e  f)  del
comma 5. 
  7. La parte resistente che, in  sede  amministrativa,  sia  rimasta
parzialmente soccombente,  puo'  proporre,  nel  rispetto  di  quanto
indicato dai commi 1, 2, 3, 4 e 5,  ricorso  incidentale  avverso  il
provvedimento decisorio entro  il  termine  di  decadenza  di  trenta
giorni decorrente dal deposito del ricorso principale. 
  8. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 334 del codice di
procedura civile.».