Art. 9 
 
          Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 20 del codice  della  proprieta'  industriale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera c), dopo le parole «goda  nello  stato  di
rinomanza e se l'uso del segno» sono inserite le seguenti: «, anche a
fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi,»; 
    b) al comma 2, dopo le parole  «o  sulle  loro  confezioni»  sono
inserite le seguenti: «o sugli imballaggi» e sono aggiunte, in  fine,
le seguenti: «;  di  apporre  il  segno  su  confezioni,  imballaggi,
etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza  o  autenticazione  o
componenti degli stessi o su altri  mezzi  su  cui  il  marchio  puo'
essere apposto ovvero di offrire, immettere in commercio, detenere  a
tali fini, importare o  esportare  tali  mezzi  recanti  il  marchio,
quando vi sia il rischio che  gli  stessi  possano  essere  usati  in
attivita' costituenti violazione del diritto del titolare.»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Il titolare del marchio puo' inoltre vietare  ai  terzi
di introdurre in Italia, in  ambito  commerciale,  prodotti  che  non
siano stati immessi in libera pratica, quando detti  prodotti  oppure
il relativo imballaggio provengono da Paesi terzi rispetto all'Unione
europea e recano senza autorizzazione un segno identico al marchio  o
che non puo' essere distinto nei suoi  aspetti  essenziali  da  detto
marchio, qualora i prodotti in  questione  rientrino  nell'ambito  di
protezione del marchio,  a  meno  che  durante  il  procedimento  per
determinare   l'eventuale   violazione   del   marchio,    instaurato
conformemente al regolamento (UE) 608/2013 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 12 giugno 2013, il dichiarante o il detentore  dei
prodotti fornisca la prova del fatto che il titolare del marchio  non
ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei  prodotti  nel
Paese di destinazione finale.»; 
    d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. Se la riproduzione di un marchio in un  dizionario,  in
un'enciclopedia o in un'analoga opera  di  consultazione  in  formato
cartaceo o elettronico da' l'impressione che esso costituisca il nome
generico dei prodotti o  dei  servizi  per  i  quali  il  marchio  e'
registrato, su richiesta del titolare del marchio d'impresa l'editore
dell'opera  provvede  affinche'  la  riproduzione  del  marchio  sia,
tempestivamente e al piu' tardi nell'edizione successiva in  caso  di
opere in formato cartaceo, corredata dell'indicazione che  si  tratta
di un marchio registrato.». 
 
          Note all'art. 9: 
 
              - Il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 20 (Diritti conferiti dalla registrazione). -  1.
          I diritti del titolare  del  marchio  d'impresa  registrato
          consistono  nella  facolta'  di  fare  uso  esclusivo   del
          marchio. Il titolare ha il diritto  di  vietare  ai  terzi,
          salvo proprio consenso, di usare nell'attivita' economica: 
                a) un  segno  identico  al  marchio  per  prodotti  o
          servizi identici a quelli per cui esso e' stato registrato; 
                b) un segno identico o simile al marchio  registrato,
          per prodotti o  servizi  identici  o  affini,  se  a  causa
          dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o
          affinita' fra i prodotti o servizi, possa  determinarsi  un
          rischio di confusione per il pubblico, che puo'  consistere
          anche in un rischio di associazione fra i due segni; 
                c) un segno identico o simile al  marchio  registrato
          per prodotti o servizi anche  non  affini,  se  il  marchio
          registrato goda nello stato di rinomanza  e  se  l'uso  del
          segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere
          i prodotti e  servizi,  senza  giusto  motivo  consente  di
          trarre indebitamente vantaggio dal carattere  distintivo  o
          dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. 
              2. Nei casi menzionati  al  comma  1  il  titolare  del
          marchio puo' in particolare vietare ai terzi di apporre  il
          segno  sui  prodotti  o  sulle  loro  confezioni  o   sugli
          imballaggi;  di  offrire  i  prodotti,  di  immetterli   in
          commercio o di detenerli a tali fini, oppure di  offrire  o
          fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o
          esportare prodotti contraddistinti  dal  segno  stesso;  di
          utilizzare il  segno  nella  corrispondenza  commerciale  e
          nella pubblicita';  di  apporre  il  segno  su  confezioni,
          imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza
          o autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi
          su cui il marchio puo' essere apposto  ovvero  di  offrire,
          immettere in commercio, detenere a tali fini,  importare  o
          esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi  sia  il
          rischio che gli stessi possano essere  usati  in  attivita'
          costituenti violazione del diritto del titolare. 
              2-bis. Il titolare del marchio puo' inoltre vietare  ai
          terzi di  introdurre  in  Italia,  in  ambito  commerciale,
          prodotti che non siano stati  immessi  in  libera  pratica,
          quando  detti  prodotti  oppure  il  relativo   imballaggio
          provengono da Paesi terzi  rispetto  all'Unione  europea  e
          recano senza autorizzazione un segno identico al marchio  o
          che non puo' essere distinto nei suoi aspetti essenziali da
          detto marchio, qualora i prodotti  in  questione  rientrino
          nell'ambito di protezione del marchio, a meno  che  durante
          il procedimento per determinare l'eventuale violazione  del
          marchio,  instaurato  conformemente  al  regolamento   (UE)
          608/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  12
          giugno 2013, il dichiarante o  il  detentore  dei  prodotti
          fornisca la prova del fatto che il titolare del marchio non
          ha il diritto di  vietare  l'immissione  in  commercio  dei
          prodotti nel Paese di destinazione finale. 
              3. Il commerciante puo' apporre il proprio marchio alle
          merci che mette in  vendita,  ma  non  puo'  sopprimere  il
          marchio del produttore o  del  commerciante  da  cui  abbia
          ricevuto i prodotti o le merci. 
              3-bis.  Se  la  riproduzione  di  un  marchio   in   un
          dizionario, in un'enciclopedia o  in  un'analoga  opera  di
          consultazione  in  formato  cartaceo  o   elettronico   da'
          l'impressione che esso costituisca  il  nome  generico  dei
          prodotti  o  dei  servizi  per  i  quali  il   marchio   e'
          registrato, su richiesta del titolare del marchio d'impresa
          l'editore dell'opera provvede affinche' la riproduzione del
          marchio sia, tempestivamente e al piu' tardi  nell'edizione
          successiva in caso di opere in formato cartaceo,  corredata
          dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato.».