Art. 2 
 
               Modifiche alla parte V, titolo II, del 
             decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo  190,  comma  2-bis,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente: 
  «b-quater) ai gestori di OICVM e di  FIA,  in  caso  di  violazione
delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2015/2365  e
delle relative disposizioni attuative.». 
  2. Dopo l'articolo 190-bis  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente: 
  «Art. 190-bis.1 (Sanzioni amministrative relative  alle  violazioni
delle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/1011).  -  1.  Per  le
violazioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8,  9,  10,  dell'articolo  11,
paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), dell'articolo 11, paragrafi  2
e 3, degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26,  27,  28,
29 e 34 del regolamento (UE) 2016/1011  e  delle  norme  tecniche  di
regolamentazione e attuazione previste dal medesimo  regolamento,  si
applica: 
    a)  nei  confronti  delle   persone   giuridiche,   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro  un  milione,
ovvero fino al dieci per cento del  fatturato  totale  annuo,  quando
tale importo e' superiore  a  euro  un  milione  e  il  fatturato  e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis,  del  presente
decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209; 
    b)   nei   confronti   delle   persone   fisiche,   la   sanzione
amministrativa  pecuniaria   da   euro   cinquemila   fino   a   euro
cinquecentomila. 
  2. Fermo quanto previsto dal  comma  1,  lettera  a),  la  sanzione
indicata dal comma  1,  lettera  b)  si  applica  nei  confronti  dei
soggetti che svolgono funzioni di  amministrazione,  di  direzione  o
controllo e del personale delle societa' e degli enti  nei  confronti
dei  quali  sono  accertate  le   violazioni,   nei   casi   previsti
dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 
  3. Per le violazioni dell'articolo 11, paragrafi 1, lettera  d),  e
4, del regolamento (UE) 2016/1011, si applica: 
    a)  nei  confronti  delle   persone   giuridiche,   la   sanzione
amministrativa   pecuniaria   da   euro   diecimila   fino   a   euro
duecentocinquantamila ovvero fino al due  per  cento  del  fatturato,
quando tale importo e' superiore a euro  duecentocinquantamila  e  il
fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195,  comma  1-bis,
del presente decreto e ai sensi  dell'articolo  325-bis  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
    b)   nei   confronti   delle   persone   fisiche,   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro centomila. 
  4. Fermo quanto previsto dal  comma  3,  lettera  a),  la  sanzione
indicata dal comma  3,  lettera  b)  si  applica  nei  confronti  dei
soggetti che svolgono funzioni di  amministrazione,  di  direzione  o
controllo e del personale delle societa' e degli enti  nei  confronti
dei  quali  sono  accertate  le   violazioni,   nei   casi   previsti
dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 
  5. Se il vantaggio  ottenuto  dall'autore  della  violazione,  come
conseguenza della violazione stessa, e' superiore ai  limiti  massimi
indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria
e' elevata fino al  triplo  dell'ammontare  del  vantaggio  ottenuto,
purche' tale ammontare sia determinabile. 
  6.  Con   il   provvedimento   di   applicazione   della   sanzione
amministrativa pecuniaria, in ragione della gravita' della violazione
accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis,
puo' essere applicata nei confronti  della  persona  fisica  ritenuta
responsabile della violazione la sanzione  amministrativa  accessoria
dell'interdizione, per un periodo non inferiore  a  sei  mesi  e  non
superiore  a   tre   anni,   dallo   svolgimento   di   funzioni   di
amministrazione,  direzione  e  controllo  presso  amministratori  di
indici di riferimento o contributori di dati sottoposti a vigilanza. 
  7. L'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria comporta
la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito. Si applica, in
tal caso, l'articolo 187-sexies, commi 2 e 3. 
  8. Le sanzioni amministrative previste dal presente  articolo  sono
applicate dalla Banca d'Italia,  dalla  Consob,  dall'IVASS  e  dalla
COVIP, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo le attribuzioni
di vigilanza specificate all'articolo  4-septies.1  e  le  rispettive
procedure  sanzionatorie.  Nei  riguardi  dell'IVASS  e  della  COVIP
trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva competenza  e
ai fini del presente  articolo,  gli  articoli  194-bis,  194-quater,
194-septies e 195-ter, comma  1-bis.  IVASS  e  COVIP  pubblicano  le
sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.». 
  3. All'articolo 193-quater  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:   «(Sanzioni
amministrative relative alla violazione delle  disposizioni  previste
dal regolamento  (UE)  n.  648/2012  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 4 luglio 2012, e dal regolamento  (UE)  2015/2365  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015)»; 
    b) al comma 1, dopo le parole «comma  1-bis»  sono  aggiunte,  in
fine, le  seguenti  parole:  «,  del  presente  decreto  e  ai  sensi
dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209»; 
    c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis.  Le  controparti  finanziarie  e  le  controparti   non
finanziarie, come definite  dall'articolo  3,  punti  3)  e  4),  del
regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 25 novembre 2015, le quali non osservano le disposizioni previste
dall'articolo 4 del medesimo  regolamento  e  le  norme  tecniche  di
regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  cinquemila
fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione
e' commessa da una societa' o da un ente, si applica nei confronti di
questi  ultimi  la  sanzione  amministrativa   pecuniaria   da   euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento
del fatturato complessivo annuo, quando tale importo e'  superiore  a
euro  cinque  milioni  e  il  fatturato  e'  determinabile  ai  sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis,  del  presente  decreto  e  ai  sensi
dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209. 
      1-ter. Nei confronti delle controparti indicate al comma 1-bis,
le quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 15  del
regolamento (UE) 2015/2365  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila fino a euro  cinque  milioni,  se  sono
persone fisiche. Se la violazione e' commessa da una societa' o da un
ente,  si  applica  nei  confronti  di  questi  ultimi  la   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trentamila  fino  a  euro  quindici
milioni, ovvero fino al dieci per cento del  fatturato,  quando  tale
importo e' superiore a  euro  quindici  milioni  e  il  fatturato  e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis,  del  presente
decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209.»; 
    d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Fermo quanto previsto per le societa' e  per  gli  enti
nei confronti dei quali sono accertate le violazioni,  nei  confronti
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o
controllo e del personale si applicano le sanzioni  previste  per  le
persone fisiche dai  commi  1,  1-bis  e  1-ter,  nei  casi  previsti
dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 
      2-ter. Con il  provvedimento  di  applicazione  della  sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2-bis, in ragione  della
gravita' della  violazione  accertata  e  tenuto  conto  dei  criteri
stabiliti dall'articolo 194-bis, puo' essere  applicata  la  sanzione
amministrativa  accessoria  dell'interdizione,  per  un  periodo  non
inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di
funzioni  di  amministrazione,  direzione  e  controllo   presso   le
controparti centrali, i gestori  delle  sedi  di  negoziazione  e  le
controparti finanziarie, come definite rispettivamente dagli articoli
2, punto 8), del regolamento (UE) n. 648/2012  e  3,  punto  3),  del
regolamento (UE) 2015/2365. 
      2-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione
come conseguenza della  violazione  stessa  e'  superiore  ai  limiti
massimi indicati nel presente articolo,  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria e' elevata fino al  triplo  dell'ammontare  del  vantaggio
ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.»; 
    e) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le sanzioni previste dal presente articolo sono applicate dalla
Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, sui  soggetti
dalle medesime  vigilati  e  secondo  le  attribuzioni  di  vigilanza
specificate  all'articolo  4-quater   e   le   rispettive   procedure
sanzionatorie. Nei riguardi dell'IVASS e della COVIP trovano comunque
applicazione, per quanto di  rispettiva  competenza  e  ai  fini  del
presente articolo, gli articoli 194-bis,  194-quater,  194-septies  e
195-ter, comma 1-bis. IVASS e COVIP pubblicano le  sanzioni  irrogate
secondo le procedure di settore.»; 
    f) il comma 4 e' abrogato. 
  4. All'articolo  194-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
    «g-bis)  la  criticita'  dell'indice  di   riferimento   per   la
stabilita' finanziaria;». 
  5. All'articolo 194-quater, comma 1,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n.  58,  dopo  la  lettera  c-bis)  sono  aggiunte  le
seguenti: 
    «c-ter) delle norme  del  regolamento  (UE)  n.  648/2012  e  del
regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'articolo 193-quater, commi
1, 1-bis e 1-ter; 
    c-quater) delle norme del regolamento (UE)  2016/1011  richiamate
dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3.». 
  6. All'articolo 194-septies, comma 1, del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: 
    «e-bis) delle norme  del  regolamento  (UE)  n.  648/2012  e  del
regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'articolo 193-quater, commi
1, 1-bis e 1-ter; 
    e-ter) delle norme  del  regolamento  (UE)  2016/1011  richiamate
dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3.». 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Il testo dell'art. 190  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie  in  tema
          di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il  fatto
          costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti
          dei soggetti abilitati, dei depositari e  dei  soggetti  ai
          quali  sono   state   esternalizzate   funzioni   operative
          essenziali   o   importanti   si   applica   la    sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro trentamila  fino  a  euro
          cinque  milioni,  ovvero  fino  al  dieci  per  cento   del
          fatturato, quando tale importo e' superiore a  euro  cinque
          milioni  e  il  fatturato   e'   determinabile   ai   sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis, per la  mancata  osservanza
          degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3
          e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 12; 13, comma 3; 21; 22;
          23, commi 1 e 4-bis; 24,  commi  1  e  1-bis;  24-bis;  25;
          25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28,  comma  4;
          29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma  4;  30,  comma  5;  31,
          commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33,  comma
          4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3  e
          4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi  2,  4  e  5;  40-bis,
          comma 4; 40-ter, comma 4; 41,  commi  2,  3  e  4;  41-bis;
          41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2,  3,  4,
          7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1,  3  e  4;
          47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter;  55-quater;  55-quinquies;
          ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in
          base ai medesimi articoli. 
              [1-bis.  Nelle  materie  a  cui   si   riferiscono   le
          disposizioni  richiamate  al  comma  1,  le  sanzioni   ivi
          previste si applicano anche in caso di  inosservanza  delle
          norme tecniche di regolamentazione e di attuazione  emanate
          dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10  e  15
          del  regolamento  UE  n.  1095/2010,  ovvero  in  caso   di
          inosservanza   degli    atti    dell'AESFEM    direttamente
          applicabili ai  soggetti  vigilati  adottati  ai  sensi  di
          quest'ultimo regolamento.] 
              1-bis.1 Chiunque eserciti  l'attivita'  di  gestore  di
          portale in assenza dell'iscrizione  nel  registro  previsto
          dall'articolo  50-quinquies  e'  punito  con  la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  fino  a  euro
          cinque  milioni.  Se  la  violazione  e'  commessa  da  una
          societa' o un ente, si  applica  nei  confronti  di  questi
          ultimi  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da   euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai
          sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 
              2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: 
                a) alle banche non autorizzate  alla  prestazione  di
          servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non
          osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di  quelle
          emanate in base ad esse; 
                b)   ai   soggetti   abilitati   alla   distribuzione
          assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni
          previste dall'articolo 25-ter, comma 2, e quelle emanate in
          base ad esse; 
                c) ai depositari  centrali  che  prestano  servizi  o
          attivita'  di  investimento   per   la   violazione   delle
          disposizioni del presente decreto richiamate  dall'articolo
          79-noviesdecies.1. 
              2-bis. La medesima sanzione prevista  dal  comma  1  si
          applica 
                a) ai  gestori  dei  fondi  europei  per  il  venture
          capital (EuVECA), in caso di violazione delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  e  13
          del  regolamento  (UE)  n.  345/2013   e   delle   relative
          disposizioni attuative; 
                b) ai gestori dei fondi europei  per  l'imprenditoria
          sociale (EuSEF), in caso di violazione  delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  12,  13,
          14 del  regolamento  (UE)  n.  346/2013  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
                b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso  di
          violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)
          n. 231/2013 della  Commissione,  del  regolamento  (UE)  n.
          2015/760, e delle relative disposizioni attuative; 
                b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM,  in  caso
          di violazione delle disposizioni del  regolamento  delegato
          (UE)  n.  438/2016  della  Commissione  e  delle   relative
          disposizioni attuative. 
                b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA,  in  caso  di
          violazione  delle   disposizioni   dell'articolo   13   del
          regolamento (UE) 2015/2365 e  delle  relative  disposizioni
          attuative. 
              2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma  1  si
          applica anche in caso di inosservanza delle norme  tecniche
          di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti
          di cui al comma 2-bis, lettere a),  b),  b-bis)  e  b-ter),
          emanate dalla Commissione europea ai sensi  degli  articoli
          10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010. 
              [2-ter.   Si   applica   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria    da    euro    duemilacinquecento    a    euro
          centocinquantamila: 
                a) nei confronti  di  Sim,  imprese  di  investimento
          comunitarie  con   succursale   in   Italia,   imprese   di
          investimento  extracomunitarie,   intermediari   finanziari
          iscritti nell'elenco previsto dall'articolo  106  del  TUB,
          banche  italiane,  banche  comunitarie  con  succursale  in
          Italia e banche extracomunitarie autorizzate  all'esercizio
          dei servizi o delle attivita' di investimento, nonche'  nei
          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione o di direzione delle controparti  centrali,
          in caso di violazione  delle  disposizioni  previste  dagli
          articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating  del
          credito, e delle relative disposizioni attuative; 
                b) nei confronti dei gestori in  caso  di  violazione
          dell'articolo 35-duodecies e dell'articolo 4, paragrafo  1,
          comma 1, del regolamento di cui alla lettera  a),  e  delle
          relative disposizioni attuative.] 
              3. Si  applica  l'articolo  187-quinquiesdecies,  comma
          1-quater. 
              3-bis.   I   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione,  direzione  o   controllo   nei   soggetti
          abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste
          dall'articolo  6,  comma  2-bis,  ovvero  le   disposizioni
          generali o particolari emanate in base  al  medesimo  comma
          dalla  Banca  d'Italia,  sono  puniti   con   la   sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da   cinquantamila   euro   a
          cinquecentomila euro. 
              [4. Salvo quanto previsto dall'articolo  194-quinquies,
          alle  sanzioni  amministrative  pecuniarie   previste   dal
          presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e
          16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.]". 
              -  Il  testo  dell'articolo  193-quater   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 193-quater (Sanzioni amministrative relative alla
          violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE)
          n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  4
          luglio  2012,  e  dal  regolamento  (UE)  2015  /2365   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre  2015).
          - 1. Le controparti  centrali,  i  gestori  delle  sedi  di
          negoziazione, le controparti finanziarie e  le  controparti
          non finanziarie, come definite dall'articolo 2,  punti  1),
          4),  8)  e  9),  del  regolamento  (UE)  n.  648/2012   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 4  luglio  2012,  i
          soggetti che agiscono  in  qualita'  di  partecipanti  alle
          controparti centrali o in qualita'  di  clienti  di  questi
          ultimi, come  definiti  dall'articolo  2,  punto  15),  del
          citato regolamento, i quali non osservano  le  disposizioni
          previste  dai  titoli  II,  III,  IV  e  V   del   medesimo
          regolamento e  le  relative  disposizioni  attuative,  sono
          puniti con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          cinquemila fino a euro  cinque  milioni,  se  sono  persone
          fisiche. Se la violazione e' commessa da una societa' o  da
          un ente, si applica  nei  confronti  di  questi  ultimi  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila  fino
          a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per  cento  del
          fatturato, quando tale importo e' superiore a  euro  cinque
          milioni  e  il  fatturato   e'   determinabile   ai   sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto  e  ai
          sensi  dell'articolo  325-bis  del  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209. 
              1-bis. Le controparti finanziarie e le controparti  non
          finanziarie, come definite dall'articolo 3, punti 3) e  4),
          del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 25 novembre 2015, le quali non osservano  le
          disposizioni  previste   dall'articolo   4   del   medesimo
          regolamento e  le  norme  tecniche  di  regolamentazione  e
          attuazione previste dal medesimo regolamento,  sono  punite
          con  la  sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro
          cinquemila fino a euro  cinque  milioni,  se  sono  persone
          fisiche. Se la violazione e' commessa da una societa' o  da
          un ente, si applica  nei  confronti  di  questi  ultimi  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila  fino
          a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per  cento  del
          fatturato  complessivo  annuo,  quando  tale   importo   e'
          superiore  a  euro  cinque  milioni  e  il   fatturato   e'
          determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis,  del
          presente decreto  e  ai  sensi  dell'articolo  325-bis  del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
              1-ter. Nei  confronti  delle  controparti  indicate  al
          comma  1-bis,  le  quali  non  osservano  le   disposizioni
          previste dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/2365 si
          applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          cinquemila fino a euro  cinque  milioni,  se  sono  persone
          fisiche. Se la violazione e' commessa da una societa' o  da
          un ente, si applica  nei  confronti  di  questi  ultimi  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila  fino
          a euro quindici milioni, ovvero fino al dieci per cento del
          fatturato, quando tale importo e' superiore a euro quindici
          milioni  e  il  fatturato   e'   determinabile   ai   sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto  e  ai
          sensi  dell'articolo  325-bis  del  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209. 
              2. 
              2-bis. Fermo quanto previsto per le societa' e per  gli
          enti nei confronti dei quali sono accertate le  violazioni,
          nei  confronti  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni   di
          amministrazione, di direzione o controllo e  del  personale
          si applicano le sanzioni previste per  le  persone  fisiche
          dai commi 1, 1-bis e 1-ter, nei casi previsti dall'articolo
          190-bis, comma 1, lettera a). 
              2-ter.  Con  il  provvedimento  di  applicazione  della
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  prevista  dal   comma
          2-bis, in ragione della gravita' della violazione accertata
          e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis,
          puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria
          dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei  mesi
          e non superiore a tre anni, dallo svolgimento  di  funzioni
          di  amministrazione,  direzione  e  controllo   presso   le
          controparti centrali, i gestori delle sedi di  negoziazione
          e le controparti finanziarie, come definite rispettivamente
          dagli  articoli  2,  punto  8),  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 e 3, punto 3), del regolamento (UE) 2015/2365. 
              2-quater. Se il vantaggio  ottenuto  dall'autore  della
          violazione come  conseguenza  della  violazione  stessa  e'
          superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo,
          la sanzione amministrativa pecuniaria e'  elevata  fino  al
          triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche'  tale
          ammontare sia determinabile. 
              3. Le sanzioni  previste  dal  presente  articolo  sono
          applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS  e
          dalla COVIP, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo
          le  attribuzioni  di  vigilanza  specificate   all'articolo
          4-quater  e  le  rispettive  procedure  sanzionatorie.  Nei
          riguardi  dell'IVASS  e  della   COVIP   trovano   comunque
          applicazione, per quanto di rispettiva competenza e ai fini
          del presente articolo, gli  articoli  194-bis,  194-quater,
          194-septies,  e  195-ter,  comma  1-bis.  IVASS   e   COVIP
          pubblicano le sanzioni irrogate  secondo  le  procedure  di
          settore. 
              4. (abrogato).». 
              -  Il   testo   dell'articolo   194-bis   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 194-bis  (Criteri  per  la  determinazione  delle
          sanzioni). - 1. Nella determinazione del tipo, della durata
          e  dell'ammontare  delle  sanzioni  previste  dal  presente
          decreto, la Banca d'Italia o  la  Consob  considerano  ogni
          circostanza rilevante e, in particolare, tenuto  conto  del
          fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica
          o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: 
                a) gravita' e durata della violazione; 
                b) grado di responsabilita'; 
                c)  capacita'  finanziaria  del  responsabile   della
          violazione; 
                d) entita' del vantaggio  ottenuto  o  delle  perdite
          evitate attraverso la violazione, nella misura in cui  essa
          sia determinabile; 
                e)  pregiudizi  cagionati  a  terzi   attraverso   la
          violazione, nella misura  in  cui  il  loro  ammontare  sia
          determinabile; 
                f) livello di  cooperazione  del  responsabile  della
          violazione con la Banca d'Italia o la Consob; 
                g)  precedenti  violazioni  in  materia  bancaria   o
          finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; 
                g-bis) la criticita' dell'indice di  riferimento  per
          la stabilita' finanziaria; 
                h)   potenziali    conseguenze    sistemiche    della
          violazione; 
                h-bis)  misure  adottate   dal   responsabile   della
          violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine
          di evitare, in futuro, il suo ripetersi.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  194-quater   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art.  194-quater  (Ordine  di   porre   termine   alle
          violazioni). - 1. Quando le violazioni  sono  connotate  da
          scarsa offensivita' o pericolosita',  nei  confronti  delle
          societa' o degli enti interessati, puo'  essere  applicata,
          in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una
          sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni
          contestate, anche indicando le  misure  da  adottare  e  il
          termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza: 
                a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6;
          12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi  1  e  2;
          68-quater, commi 2 e 3;  98-ter,  commi  2  e  3,  e  delle
          relative disposizioni attuative; 
                b) delle disposizioni generali o particolari  emanate
          dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater; 
                c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo
          1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
                c-bis) delle norme del regolamento (UE)  n.  600/2014
          richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni
          attuative. 
                c-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e
          del regolamento  (UE)  2015/2365  richiamate  dall'articolo
          193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter; 
                c-quater) delle norme del regolamento (UE)  2016/1011
          richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3. 
              2. Per  l'inosservanza  dell'ordine  entro  il  termine
          stabilito si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria
          prevista  per  la  violazione  originariamente   contestata
          aumentata fino ad un terzo.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  194-septies  del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 194-septies (Dichiarazione pubblica). - 1. Quando
          le violazioni  sono  connotate  da  scarsa  offensivita'  o
          pericolosita' e l'infrazione contestata sia  cessata,  puo'
          essere   applicata,   in    alternativa    alle    sanzioni
          amministrative pecuniarie, una sanzione  consistente  nella
          dichiarazione pubblica  avente  ad  oggetto  la  violazione
          commessa  e  il  soggetto   responsabile,   nel   caso   di
          inosservanza: 
                a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6;
          12; 21; 22; 24, comma  1-bis;  24-bis;  29;  33,  comma  4;
          35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3;
          98-ter, commi 2 e 3;  e  187-quinquiesdecies,  comma  1,  e
          delle relative disposizioni attuative; 
                b) delle disposizioni generali o particolari  emanate
          dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater; 
                c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo
          1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
                d) delle norme richiamate dall'articolo 24, paragrafo
          1, del  regolamento  (UE)  n.  1286/2014,  dell'obbligo  di
          notifica di cui  all'articolo  4-decies  e  delle  relative
          disposizioni attuative, nonche' per la  mancata  osservanza
          delle misure adottate  ai  sensi  dell'articolo  4-septies,
          comma 1; 
                e) delle  norme  del  regolamento  (UE)  n.  600/2014
          richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni
          attuative e delle misure adottate  dalla  Consob  ai  sensi
          dell'articolo 42 del medesimo regolamento. 
                e-bis) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e
          del regolamento  (UE)  2015/2365  richiamate  dall'articolo
          193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter; 
                e-ter) delle norme  del  regolamento  (UE)  2016/1011
          richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3.».