Art. 2 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo  1  della
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 8 marzo 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede