Art. 3 
 
Modifica dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
                       30 maggio 2002, n. 115 
 
  1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  al  comma  4-bis
dopo le parole «stesso articolo» sono inserite le seguenti: «, e  per
i reati  commessi  in  violazione  delle  norme  per  la  repressione
dell'evasione  in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  sul  valore
aggiunto». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'articolo 76 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, citato nelle  note
          alle premesse, come modificato dal presente decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 76 (L). (Condizioni per l'ammissione). - 1.  Puo'
          essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un  reddito
          imponibile ai  fini  dell'imposta  personale  sul  reddito,
          risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a  euro
          11.493,82. 
              2.  Salvo  quanto   previsto   dall'articolo   92,   se
          l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari,
          il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti
          nel medesimo periodo da  ogni  componente  della  famiglia,
          compreso l'istante. 
              3. Ai fini della determinazione dei limiti di  reddito,
          si tiene conto anche dei redditi che per legge sono  esenti
          dall'imposta sul reddito delle persone  fisiche  (IRPEF)  o
          che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta,
          ovvero ad imposta sostitutiva. 
              4. Si tiene conto del  solo  reddito  personale  quando
          sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero
          nei processi in cui gli interessi del richiedente  sono  in
          conflitto con  quelli  degli  altri  componenti  il  nucleo
          familiare con lui conviventi. 
              4-bis. Per i  soggetti  gia'  condannati  con  sentenza
          definitiva per i reati di cui  agli  articoli  416-bis  del
          codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73,
          limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo
          80, e 74, comma 1, del testo unico di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche'
          per i reati commessi avvalendosi delle condizioni  previste
          dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine  di  agevolare
          l'attivita'  delle  associazioni  previste   dallo   stesso
          articolo, e per i reati commessi in violazione delle  norme
          per la repressione dell'evasione in materia di imposte  sui
          redditi e sul valore aggiunto, ai soli  fini  del  presente
          decreto,  il  reddito  si  ritiene  superiore   ai   limiti
          previsti. 
              4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli
          572, 583-bis, 609-bis, 609-quater,  609-octies  e  612-bis,
          nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di  cui
          agli articoli 600, 600-bis,  600-ter,  600-quinquies,  601,
          602, 609-quinquies e 609-undecies del codice  penale,  puo'
          essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai  limiti  di
          reddito previsti dal presente decreto. 
              4-quater.  Il   minore   straniero   non   accompagnato
          coinvolto   a   qualsiasi   titolo   in   un   procedimento
          giurisdizionale   ha   diritto    di    essere    informato
          dell'opportunita' di nominare un legale di  fiducia,  anche
          attraverso   il   tutore   nominato   o   l'esercente    la
          responsabilita' genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma
          1,  della  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  e  successive
          modificazioni, e  di  avvalersi,  in  base  alla  normativa
          vigente, del gratuito patrocinio a  spese  dello  Stato  in
          ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle
          disposizioni contenute nel presente comma e' autorizzata la
          spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017. 
              4-quater.  I  figli  minori  o  i   figli   maggiorenni
          economicamente non autosufficienti  rimasti  orfani  di  un
          genitore a seguito di  omicidio  commesso  in  danno  dello
          stesso genitore dal coniuge, anche  legalmente  separato  o
          divorziato, dall'altra parte dell'unione civile,  anche  se
          l'unione civile e' cessata, o dalla persona  che  e'  o  e'
          stata legata da relazione affettiva  e  stabile  convivenza
          possono essere ammessi al patrocinio a spese  dello  Stato,
          anche in deroga ai limiti di reddito  previsti,  applicando
          l'ammissibilita' in deroga al relativo procedimento  penale
          e a  tutti  i  procedimenti  civili  derivanti  dal  reato,
          compresi quelli di esecuzione forzata.».