Art. 20 
 
                Garanzia cartolarizzazione sofferenze 
 
  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per ventiquattro mesi
dalla data della positiva decisione  della  Commissione  europea  sul
regime di concessione della garanzia dello Stato di cui  al  presente
Capo, e' autorizzato  a  concedere  la  garanzia  dello  Stato  sulle
passivita' emesse nell'ambito di operazioni di  cartolarizzazione  di
cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della
cessione da parte di banche e  di  intermediari  finanziari  iscritti
all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1ยบ settembre
1993, n. 385, di seguito denominati "societa' cedenti",  aventi  sede
legale in Italia, di crediti pecuniari, compresi i crediti  derivanti
da contratti di leasing, classificati come sofferenze,  nel  rispetto
dei criteri e delle condizioni indicati nel Capo II del decreto-legge
14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
aprile 2016 n. 49, come modificato dal presente decreto. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  puo',  con  proprio
decreto, prorogare il periodo di cui al comma 1 per ulteriori  dodici
mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea. 
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla
data della positiva decisione della Commissione  europea  di  cui  al
comma  1,  incarica,  anche   avvalendosi   del   soggetto   previsto
dall'articolo 13 del  decreto-legge  n.  18  del  2016,  uno  o  piu'
soggetti  qualificati  indipendenti,   indicati   dalla   Commissione
europea, per il monitoraggio della  conformita'  del  rilascio  della
garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione  della
Commissione europea.  Ai  relativi  oneri  si  provvede,  nel  limite
massimo  complessivo  di  euro  150.000  (centocinquantamila/00)  per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 a valere sulle  risorse  di  cui
all'articolo 24.