Art. 6 
 
Operativita' dei gestori delle sedi di negoziazione  italiane  e  del
  Regno Unito dopo la data di recesso del Regno Unito. 
 
  1. I gestori italiani di sedi di negoziazione possono continuare  a
svolgere  la  propria  attivita'  nel   Regno   Unito   nel   periodo
transitorio, consentendo l'accesso agli operatori ivi  stabiliti  che
alla data di recesso risultano gia' membri o partecipanti della  sede
di negoziazione, a condizione che, entro la  predetta  data,  per  la
sede di negoziazione gestita sia stata  presentata,  ai  sensi  degli
articoli 26, 29 o 70 del  Testo  unico  della  finanza,  istanza  per
l'estensione dell'operativita' nel Regno Unito,  nel  rispetto  delle
disposizioni previste nel Regno Unito e purche'  continui  ad  essere
rispettata la normativa europea di settore. 
  2. I gestori di  sedi  di  negoziazione  del  Regno  Unito  possono
continuare a svolgere  la  propria  attivita'  sul  territorio  della
Repubblica  nel  periodo  transitorio,  consentendo  l'accesso   agli
operatori ivi stabiliti che  alla  data  di  recesso  risultano  gia'
membri o partecipanti della sede di negoziazione, a  condizione  che,
entro la predetta data, sia stata presentata, ai sensi degli articoli
28, 29-ter o 70 del TUF, istanza per  l'estensione  dell'operativita'
nel  territorio  della  Repubblica  e  purche'  continui  ad   essere
rispettata la normativa europea di settore.