Art. 11 
 
Disposizioni in materia di personale  e  di  nomine  negli  enti  del
                    Servizio sanitario nazionale 
 
  1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e Provincia autonoma
di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma
restando la compatibilita' finanziaria, sulla  base  degli  indirizzi
definiti da ciascuna regione e Provincia  autonoma  di  Trento  e  di
Bolzano e in  coerenza  con  i  piani  triennali  dei  fabbisogni  di
personale,  non  puo'  superare  il  valore  della  spesa   sostenuta
nell'anno  2018,  come  certificata  dal  Tavolo  di  verifica  degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005  sancita
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  o,  se
superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma  71,
della legge  23  dicembre  2009,  n.  191.  I  predetti  valori  sono
incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari  al
5 per cento dell'incremento del Fondo  sanitario  regionale  rispetto
all'esercizio precedente. Tale importo  include  le  risorse  per  il
trattamento  accessorio  del  personale,  il  cui  limite,   definito
dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n.
75,  e'  adeguato,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per   garantire
l'invarianza del valore medio  pro-capite,  riferito  all'anno  2018,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio
al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2021, il predetto incremento di  spesa
del 5 per cento e' subordinato all'adozione di una metodologia per la
determinazione del fabbisogno di personale degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, in coerenza con  quanto  stabilito  dal  decreto
ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con  l'articolo  1,  comma  516,
lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  2. Ai fini del comma 1, la spesa e'  considerata,  al  lordo  degli
oneri  riflessi  a  carico  delle  amministrazioni   e   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, per il personale  con  rapporto
di  lavoro  a  tempo   indeterminato,   a   tempo   determinato,   di
collaborazione coordinata e continuativa e di  personale  che  presta
servizio con altre forme di  rapporto  di  lavoro  flessibile  o  con
convenzioni. La predetta spesa e' considerata al  netto  degli  oneri
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi  nazionali  di  lavoro
successivi all'anno 2004, per personale  a  carico  di  finanziamenti
comunitari o privati e relativi alle assunzioni a tempo determinato e
ai  contratti  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa   per
l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
  3. Le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano,  previo
accordo da definirsi con il Ministero della salute  ed  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, possono ulteriormente  incrementare  i
limiti di spesa di cui al comma 1, di un ammontare non superiore alla
riduzione strutturale della spesa gia' sostenuta per servizi sanitari
esternalizzati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 73, della legge  23
dicembre 2009, n. 191, si applicano con riferimento a quanto previsto
dal presente articolo. Le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano indirizzano e coordinano la  spesa  dei  propri  enti  del
servizio sanitario in conformita' a quanto e' previsto dal comma 1. 
  5. In deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto  2016,
n. 171, nelle more della revisione dei requisiti per l'iscrizione nel
relativo elenco e comunque non oltre 18 mesi dall'entrata  in  vigore
del  presente  decreto,   i   direttori   generali   degli   Istituti
zooprofilattici sperimentali sono nominati ai sensi dell'articolo 11,
commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.