Art. 12 
 
Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e  sui  medici  di
                          medicina generale 
 
  1. Per consentire agli atenei  una  migliore  organizzazione  degli
esami di Stato di abilitazione  all'esercizio  della  professione  di
medico-chirurgo, il termine di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca del 9 maggio 2018, n. 58, decorre dalla sessione di esame del
mese di luglio 2021. Alle prove di esame relative agli  anni  2019  e
2020 continuano ad applicarsi  le  disposizioni  di  cui  al  decreto
ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445. 
  2. All'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 30  dicembre  2018,
n. 145, dopo le parole «medici» sono inserite le seguenti: «e  medici
veterinari». 
  3. Fino al 31 dicembre 2021 i  laureati  in  medicina  e  chirurgia
abilitati all'esercizio professionale  e  gia'  risultati  idonei  al
concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione  specifica
in medicina generale, che siano stati incaricati,  nell'ambito  delle
funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per
la disciplina dei rapporti con i  medici  di  medicina  generale  per
almeno ventiquattro mesi, anche  non  continuativi,  nei  dieci  anni
antecedenti alla data di scadenza della presentazione  della  domanda
di partecipazione al concorso per l'accesso al  corso  di  formazione
specifica in medicina generale, accedono al predetto  corso,  tramite
graduatoria  riservata,  senza  borsa  di  studio.  Accedono  in  via
prioritaria all'iscrizione al corso coloro  che  risultino  avere  il
maggior  punteggio  per  anzianita'  di   servizio   maturata   nello
svolgimento dei suddetti incarichi  convenzionali,  attribuito  sulla
base dei criteri previsti dall'accordo collettivo  nazionale  vigente
per il calcolo del punteggio di anzianita' di servizio. I medici gia'
iscritti al corso di formazione specifica in medicina  generale  sono
interpellati, in fase di assegnazione degli  incarichi,  comunque  in
via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi  precedenti.  Il
numero massimo di candidati ammessi al corso e' determinato  entro  i
limiti consentiti dalle risorse di cui al  successivo  periodo.  Agli
oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese  di
organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale
fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,
in  relazione  al  corso  2019-2021,  2020,  in  relazione  al  corso
2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023,  si  provvede  col
vincolo di pari importo delle  disponibilita'  finanziarie  ordinarie
destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo
Stato, con ripartizione tra le regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano sulla base delle effettive  carenze  dei  medici  di
medicina generale calcolate sulla  base  del  numero  complessivo  di
incarichi pubblicati e rimasti vacanti. 
  4. All'articolo 9 del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  quarto  periodo,  dopo  le  parole  «corso  di
rispettiva frequenza» sono  inserite  le  seguenti:  «fatti  salvi  i
periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi  5  e  6  del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,»; 
    b) al comma 2,  le  parole  «possono  prevedere  limitazioni  del
massimale degli assistiti in carico, ovvero  organizzare  i  corsi  a
tempo  parziale,  prevedendo»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«prevedono limitazioni del massimale degli assistiti in carico o  del
monte ore settimanale da definire nell'ambito dell'accordo collettivo
nazionale, e possono organizzare i  corsi  anche  a  tempo  parziale,
garantendo». 
  5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  21,  comma  1,  dopo  le  parole  «diploma   di
formazione specifica in medicina generale» sono aggiunte le seguenti:
«o  l'iscrizione  al  corso  di  formazione  specifica  in   medicina
generale»; 
    b) all'articolo 24, comma 3, sono abrogate le lettere d) ed e). 
  6. All'articolo 8, comma 1, del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) alla lettera b-quinquies) dopo le parole «sulla base di  accordi
regionali  e  aziendali»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,   potendo
prevedere un incremento del numero massimo di assistiti in carico  ad
ogni  medico   di   medicina   generale   nell'ambito   dei   modelli
organizzativi multi professionali nei quali e' prevista  la  presenza
oltre  che  del  collaboratore  di   studio,   anche   di   personale
infermieristico,  senza  ulteriori  oneri  a  carico  della   finanza
pubblica»; 
  b) dopo la lettera m-ter) e' aggiunta la seguente: «m-quater) fermo
restando quanto previsto dalla lettera  0a),  prevedere  modalita'  e
forme d'incentivo per i medici inseriti nelle  graduatorie  affinche'
sia garantito il servizio nelle  zone  carenti  di  personale  medico
nonche' specifiche misure conseguenti alla  eventuale  rinuncia  agli
incarichi assegnati.».