Art. 14 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri previsti dagli articoli 3, comma 5,  e  9,  comma  3,
pari a 632.500 euro per l'anno 2019 e a 792.500 euro per l'anno 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute. 
  2. Relativamente al Capo I, ad esclusione dell'articolo 6, comma 5,
dell'articolo 8 e del comma  1  del  presente  articolo,  la  Regione
Calabria  mette  a  disposizione  del  Commissario   ad   acta,   del
Commissario   straordinario,   del   Commissario   straordinario   di
liquidazione,  del  Dipartimento  tutela  della   salute,   politiche
sanitarie e del personale  impiegato  dall'Agenzia  nazionale  per  i
servizi sanitari  regionali  il  personale,  gli  uffici  e  i  mezzi
necessari all'espletamento dei  relativi  incarichi,  utilizzando  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  3. Relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui  al  Capo
II del presente decreto, si provvede senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della  finanza  pubblica,  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.