Art. 2 
 
Verifica straordinaria sui direttori generali degli enti del Servizio
                         sanitario regionale 
 
  1. Il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal
disavanzo nel settore sanitario,  nominato  ai  sensi  del  combinato
disposto dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e
dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  di
seguito  denominato  «Commissario  ad  acta»,  entro  trenta   giorni
dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto  e,  successivamente,
almeno  ogni  sei  mesi,  e'  tenuto  ad  effettuare   una   verifica
straordinaria sull'attivita' dei  direttori  generali  delle  aziende
sanitarie, delle aziende  ospedaliere  e  delle  aziende  ospedaliere
universitarie, ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'articolo  2  del
decreto legislativo 4 agosto 2016,  n.  171.  La  verifica  e'  volta
altresi' ad accertare  se  le  azioni  poste  in  essere  da  ciascun
direttore generale sono coerenti con gli obiettivi di attuazione  del
piano di rientro,  anche  sotto  il  profilo  dell'eventuale  inerzia
amministrativa o gestionale. Il Commissario  ad  acta,  nel  caso  di
valutazione negativa del direttore generale, previa  contestazione  e
nel   rispetto   del   principio   del   contraddittorio,    provvede
motivatamente,  entro  quindici  giorni  dalla   formulazione   della
predetta contestazione e senza i pareri di cui all'articolo 2,  commi
4 e 5, del  decreto  legislativo  n.  171  del  2016,  a  dichiararne
l'immediata decadenza dall'incarico, nonche' a risolverne il relativo
contratto. In caso di valutazione positiva, al direttore generale  si
estendono le disposizioni relative alle attribuzioni  ed  ai  compiti
dei commissari straordinari di cui all'articolo 3, comma  6,  nonche'
all'articolo 5, comma 1.