Art. 3 
 
 Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale 
 
  1. In caso di valutazione negativa del direttore generale ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, il Commissario ad acta, previa  intesa  con
la Regione, nomina un Commissario straordinario. In mancanza d'intesa
entro il termine perentorio di dieci giorni, la nomina e'  effettuata
con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad
acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui e' invitato a
partecipare il Presidente della Giunta  regionale  con  preavviso  di
almeno tre giorni. Quando risulti nominato dalla  Regione,  in  luogo
del direttore generale, un commissario  regionale  che,  a  qualsiasi
titolo, ne svolge le funzioni, questi decade alla data di entrata  in
vigore del presente  decreto  e  si  applicano  le  disposizioni  del
presente articolo. 
  2.  Il  Commissario  straordinario  e'  scelto,  anche  nell'ambito
dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4
agosto 2016,  n.  171,  fra  soggetti  di  comprovata  competenza  ed
esperienza, in particolare in materia di organizzazione  sanitaria  o
di  gestione  aziendale,  anche  in  quiescenza.  Restano  ferme   le
disposizioni  in  materia  d'inconferibilita'   e   incompatibilita',
nonche' le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11,  del  decreto
legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502.  La  nomina  a  Commissario
straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico
presso gli enti del servizio sanitario nazionale e presso ogni  altro
ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente  pubblico,
ha altresi' diritto all'aspettativa non retribuita con  conservazione
dell'anzianita' per tutta la durata dell'incarico. 
  3. Fino alla  nomina  del  Commissario  straordinario,  si  applica
quanto previsto  dall'articolo  3,  comma  6,  settimo  periodo,  del
decreto legislativo n.  502  del  1992.  In  mancanza  del  direttore
amministrativo e del direttore sanitario, l'ordinaria amministrazione
e' garantita dal  dirigente  amministrativo  piu'  anziano  per  eta'
preposto ad unita'  operativa  complessa,  ovvero,  in  subordine,  a
unita' operativa semplice. 
  4. Puo' essere nominato un unico Commissario straordinario per piu'
enti del servizio sanitario regionale. 
  5. L'ente del  Servizio  sanitario  della  Regione  corrisponde  al
Commissario  straordinario  il  compenso  stabilito  dalla  normativa
regionale per i direttori generali dei rispettivi enti  del  servizio
sanitario, anche cumulativamente nei casi di  cui  al  comma  4.  Con
decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  adottato  di
concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, e'  definito  un  compenso
aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque  non
superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi  a  carico  del
bilancio del Ministero della salute. Restano comunque fermi i  limiti
di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214. Per i Commissari straordinari residenti al di fuori del
territorio regionale e' altresi' previsto  il  rimborso  delle  spese
documentate, entro il limite di 20.000 euro annui.  Per  l'attuazione
del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 472.500 annui  per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 e alla relativa copertura si provvede
ai sensi dell'articolo 14. 
  6. Entro nove  mesi  dalla  nomina,  il  Commissario  straordinario
adotta l'atto aziendale di  cui  all'articolo  3,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo n. 502 del 1992,  approvato  dal  Commissario  ad
acta, al fine di assicurarne la coerenza con il piano di rientro  dai
disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi  operativi
di prosecuzione  nonche'  al  fine  di  ridefinire  le  procedure  di
controllo interno. 
  7. Entro sei mesi dalla nomina e, successivamente, almeno ogni  sei
mesi, il Commissario ad acta provvede alla verifica  delle  attivita'
svolte dal Commissario straordinario, per le cui modalita' si rinvia,
in  quanto  applicabili,  all'articolo  2,  comma  1.  In   caso   di
valutazione negativa, il Commissario ad  acta  dispone  la  decadenza
immediata dall'incarico del Commissario straordinario e provvede alla
relativa sostituzione. 
  8. L'incarico di  Commissario  straordinario  e'  valutabile  quale
esperienza dirigenziale ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1
del decreto legislativo n. 171 del 2016. 
  9. I Commissari straordinari restano in carica fino al  termine  di
cui all'articolo 15,  comma  1,  e  comunque  fino  alla  nomina,  se
anteriore, dei direttori generali individuati, ai sensi dell'articolo
2 del decreto legislativo n. 171  del  2016,  in  esito  a  procedure
selettive,  che  sono  avviate  dalla  Regione  decorsi  dodici  mesi
dall'entrata in vigore nel presente decreto.