Art. 4 
 
Direttori amministrativi e direttori sanitari degli enti del Servizio
                         sanitario regionale 
 
  1. Il Commissario straordinario o il  direttore  generale  verifica
periodicamente, e comunque entro sessanta giorni dalla nomina  ovvero
dalla valutazione positiva effettuata dal Commissario  ad  acta,  che
non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo,
del  decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  171,  in   relazione
all'attivita' svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora
sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e  sanitari,
il Commissario straordinario o il direttore generale  li  sostituisce
attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto
delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.  171
del 2016.