Art. 5 
 
  Dissesto finanziario degli enti del Servizio sanitario regionale 
 
  1. Entro novanta giorni dalla nomina, il Commissario straordinario,
anche avvalendosi, ai  sensi  degli  articoli  8  e  9,  dell'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali e del Corpo della  Guardia
di finanza, effettua una verifica generale sulla  gestione  dell'ente
cui e' preposto. Laddove emergano  gravi  e  reiterate  irregolarita'
nella gestione  dei  bilanci,  anche  alla  luce  delle  osservazioni
formulate dal collegio sindacale o delle  pronunce  della  competente
sezione regionale della Corte  dei  conti,  ovvero  una  manifesta  e
reiterata  incapacita'  di  gestione,  il  Commissario  straordinario
propone al Commissario ad acta di disporre la gestione  straordinaria
dell'ente, alla quale sono imputate, con bilancio separato rispetto a
quello della gestione ordinaria, tutte le  entrate  di  competenza  e
tutte le obbligazioni assunte fino al 31 dicembre 2018. 
  2.   Alla   gestione   straordinaria   provvede   un    Commissario
straordinario di  liquidazione  nominato  dal  Commissario  ad  acta,
d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fra  dirigenti  o
funzionari del Ministero dell'economia e delle  finanze  e  di  altre
amministrazioni dello Stato, in servizio o in quiescenza,  dotati  di
idonea esperienza nel campo finanziario e contabile, ovvero  fra  gli
iscritti nel registro dei revisori contabili, nell'albo  dei  dottori
commercialisti   e   nell'albo   dei   ragionieri.   Al   Commissario
straordinario di liquidazione si applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 3, comma 2, secondo, terzo e quarto periodo. 
  3. Con successivo decreto del Ministro della  salute,  adottato  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'
definito il compenso del Commissario straordinario  di  liquidazione,
il cui onere e' posto a carico della massa passiva dell'ente  per  il
quale sia stata disposta la gestione straordinaria ai sensi del comma
1. 
  4.  Per  la  gestione  straordinaria  si   applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni del  Titolo  VIII  della  Parte  II  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma in ogni  caso
l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente  al
31 dicembre 2018, dell'articolo 248, commi 2, 3 e 4, e  dell'articolo
255, comma 12, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. 
  5. E' data facolta' al Commissario ad acta  di  nominare  un  unico
Commissario straordinario di liquidazione per uno  o  piu'  enti  del
Servizio sanitario regionale che si trovino nelle condizioni  di  cui
al comma 1. 
  6. Entro trenta giorni dalla nomina, il  Commissario  straordinario
di liquidazione presenta al Commissario ad acta, che l'approva  entro
i  successivi  novanta  giorni,  il  piano  di   rientro   aziendale,
contenente la  ricognizione  della  situazione  economico-finanziaria
dell'ente,  nonche'   l'indicazione   delle   coperture   finanziarie
necessarie per la  relativa  attuazione,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili. A  tali  fini  e'  autorizzata  l'apertura  di  apposite
contabilita' speciali di tesoreria unica, ai  sensi  della  legge  29
ottobre 1984, n. 720, intestate alla gestione straordinaria di cui al
comma 2.